Come fare perAdempimenti

Cinque per mille, l’iscrizione per l’accreditamento apre il calendario 2022

di Claudio Sabbatini e Marco Volpi

  • Quando Entro l’11 aprile 2022

  • Cosa scade Domanda per la ripartizione del 5 per mille dell’Irpef

  • Per chi Onlus e Asd di nuova costituzione o non ancora accreditate o senza requisiti

  • Come adempiere Tramite il portale web dell'agenzia delle Entrate o del Coni

1In sintesi

Il 9 marzo sì è aperta la stagione per le iscrizioni necessarie per partecipare alla ripartizione del 5 per mille dell’Irpef (articolo 2, commi da 4 novies a 4 undecies, Dl 40/2010) da parte degli Enti del Terzo settore.

Attenzione, però, soggetti, modalità e termini possono variare. Ciò per via dell’operatività del registro unico nazionale del terzo settore (Runts) e per la sua disciplina transitoria, introdotta dal decreto Milleproroghe 2022. Per alcuni la finestra si chiude l’11 aprile 2022.

Per comprendere chi sono i soggetti interessati e le attività da compiere ricostruiamo, seppur sommariamente, il quadro attuale del settore.

2Lo scenario attuale

A seguito della riforma del Terzo settore (Dlgs 117/2017) è stata riformata anche la disciplina relativa al 5 per mille, ad opera del Dlgs 111/2017.

Le norme attuative di quest’ultimo sono contenute nel Dpcm 23 luglio 2020, che sostituisce i precedenti Dpcm 23 aprile 2010 (disciplina del 5 per mille) e il Dpcm 7 luglio 2016 (istituzione dell’elenco permanente dei soggetti in possesso dei requisiti, al fine di evitare di dover procedere ad una nuova domanda ogni anno).

L’articolo 3, comma 2, Dlgs 111/2017 (e l’articolo 1, comma 2, Dpcm 23 luglio 2020) stabilisce che, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Runts il contributo del 5 per mille è destinato agli Ets iscritti al Runts, gestito dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il Runts è operativo dal 23 novembre 2021(Dm 561/2021), per cui gli Ets ai fini dell’accreditamento per l’accesso al riparto del contributo del 5 per mille 2022 devono risultare iscritti al Runts, rivolgendosi al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il tramite dell’Ufficio del Runts.

Entro il 20 aprile 2022 il Ministero pubblicherà sul proprio sito web l’elenco degli enti che risultano iscritti entro la data dell’11 aprile 2022.

A fronte di questo quadro generale, interviene il decreto Milleproroghe 2022 prevedendo che, per il 2022, Onlus e associazioni sportive dilettantistiche continuano a presentare le domande secondo le precedenti modalità (articolo 9, comma 6, Dl 228/2021).

In particolare, si dispone che:
● le Onlus iscritte al 22 novembre 2021 all’Anagrafe tenuta dall’agenzia delle Entrate continuano ad essere destinatarie, fino al 31 dicembre 2022, della quota del cinque per mille dell’Irpef con le modalità stabilite per gli enti del volontariato; limitatamente agli enti dotati di tale qualifica, le disposizioni che riconoscono quali beneficiari del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel Runts hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del nuovo registro (quindi dal 2023, considerato che il Runts è diventato operativo il 23 novembre 2021);
● le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) coinvolte nel processo di trasmigrazione dei dati dai registri di settore al Runts, che non siano già accreditate per il riparto del cinque per mille nell’esercizio 2021, possono accreditarsi al cinque per mille nell’esercizio 2022 entro il 31 ottobre 2022, attraverso il portale del Runts

Resta ferma la disposizione generale per altri soggetti operanti nel Terzo settore, per i quali l’operatività della nuova disciplina del cinque per mille per gli enti del Terzo settore continua a decorrere dall’anno successivo a quello dell’operatività del Runts, quindi dal 2022.

3I soggetti tenuti all'iscrizione..

Oltre alle Onlus e alle associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione, sono tenute a trasmettere telematicamente la domanda anche quelle che nel 2021 non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti.

Limitatamente alle Onlus, pertanto, resta ferma la competenza dell’agenzia delle Entrate, ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

Pertanto, le Onlus iscritte alla relativa Anagrafe, non presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2022, presentano l’istanza di accreditamento per l’anno 2022 all’agenzia delle Entrate.

Per l’accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), Dpcm 23 luglio 2020 è competente il Coni, che, ai sensi dell’articolo 6 dello stesso Dpcm, ha stipulato un’apposita convenzione con l’agenzia delle Entrate per la gestione della procedura di iscrizione. In pratica, si può accedere al sito dell’agenzia delle Entrate anche attraverso il portale del Coni.

Possono presentare l’istanza di accreditamento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera e), e dell’articolo 6 Dpcm 23 luglio 2020, le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

4..e quelli che non devono

Non hanno bisogno di ripresentare l’istanza le organizzazioni non lucrative già presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2022, pubblicato sul sito dell’agenzia (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenco-permanente-delle-onlus-accreditate-per-il-2022 ), e le associazioni sportive dilettantistiche già ammesse lo scorso anno presenti nell’elenco permanente 2022, pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) sul proprio sito istituzionale (www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html).

Resta fermo l’obbligo, in capo al rappresentante legale dell’ente presente nell’elenco permanente, di comunicare alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del Dpr 445/2000.

In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente.

Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall’ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’articolo 17, Dpcm 23 luglio 2020.

5Come avviene l’iscrizione

Per Onlus e associazioni sportive dilettantistiche la richiesta di iscrizione, che contiene già l’autocertificazione sul possesso dei requisiti, va trasmessa in via telematica, direttamente o tramite intermediario, utilizzando i servizi online dell’agenzia delle Entrate.

Gli altri Enti del Terzo settore si rivolgono, invece, per l’accreditamento al contributo del 5 mille al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il tramite dell’Ufficio del Runts.

Permane la competenza del ministero dell’Università e della Ricerca per l’accreditamento degli enti della ricerca scientifica e quella del ministero della Salute per l’accreditamento degli enti della ricerca sanitaria.Infine, restano ferme le disposizioni relative alla destinazione della quota del 5 per mille dell’Irpef a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all’articolo 23, comma 46, Dl 98/2011, nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all’articolo 16, comma 1 bis, legge 394/1991.

L’accreditamento, in presenza dei requisiti prescritti, può essere effettuato anche in più categorie.

6I termini e i requisiti

Le Onlus iscritte all’Anagrafe delle Onlus trasmettono la domanda d’iscrizione all’agenzia delle Entrate, a partire dal giorno 9 marzo 2022.

L’istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

L’iscrizione deve essere trasmessa entro l’11 aprile 2022.

Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche le Onlus che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2022), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre 2022, versando un importo – non compensabile - pari a 250 euro (articolo 11, Dlgs 471/1997), tramite modello F24 Elide (Rm 1 giugno 2018, n. 42/E), utilizzando il codice tributo 8115 (Rm 11 maggio 2012, n. 46/E). In pratica, opera l’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 2, Dl 2 marzo 2012, n. 16).

I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere, comunque, posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell’istanza di accreditamento (11 aprile 2022).

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione automatica dei dati dai rispettivi registri al Runts (articolo 54, Dlgs 117/2017), che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille 2021, possono accreditarsi al cinque per mille 2022 - con le modalità stabilite dall’articolo 3, Dpcm 23 luglio 2020 (tramite procedura telematica dell’agenzia delle Entrate) - entro il 31 ottobre 2022.

7La pubblicazione degli elenchi

Ciascuna amministrazione, in relazione alla categoria di enti di propria competenza, procede alla pubblicazione dell’elenco provvisorio e di quello definitivo – rispettivamente entro il 20 aprile e il 10 maggio 2022 – degli enti iscritti ai fini della ripartizione del contributo per ciascun esercizio finanziario e alla pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti entro il 31 marzo nonché degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Inoltre:
● il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali pubblica, entro il 31 dicembre 2022, sul proprio sito l’elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti;
● l’agenzia delle Entrate provvede, entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, alla pubblicazione sul proprio sito di tutti gli elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, trasmessi dalle competenti amministrazioni, con l’indicazione delle scelte attribuite a ciascun ente e dei corrispondenti importi spettanti, nonché alla pubblicazione dell’elenco complessivo contenente gli enti ammessi al contributo con le scelte totali ricevute e gli importi complessivi spettanti per ciascun esercizio finanziario nelle differenti categorie, al fine di rendere noto il contributo spettante anche in forma aggregata.

Una volta pubblicati gli elenchi provvisori (entro il 20 aprile) c’è tempo fino al 2 maggio per apportare eventuali correzioni, per il tramite del legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero di un suo incaricato munito di formale delega, mediante comunicazione da effettuare alla Direzione regionale dell’agenzia delle Entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti.

La versione definitiva degli elenchi dei soggetti iscritti verrà pubblicata entro il 10 maggio.

Calendario 5 per mille del 2022
● 9 marzo 2022 - Data di inizio della presentazione delle domande di iscrizione
● 11 aprile 2022 - Termine finale di presentazione delle domande di iscrizione (in quanto il 10 aprile cade di domenica)
● 20 aprile 2022 - Termine massimo di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli iscritti
● 2 maggio 2022 - Termine massimo di richiesta di correzione delle domande (in quanto il 30 aprile cade di sabato)
● 10 maggio 2022 - Termine massimo per la pubblicazione dell'elenco definitivo degli iscritti
● 30 settembre 2022 - Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione
● 31 ottobre 2022 - Termine per l'accreditamento per le Odv e le Aps

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