Imposte

Le istruzioni complicano le correzioni contabili

di Giorgio Gavelli e Riccardo Giorgetti

Errori contabili a trattamento differenziato, con facoltà di utilizzo immediato del credito anche per correzioni “ultrannuali”, ma con complicazioni inattese derivanti dalle istruzioni ai modelli dichiarativi.

L’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/98 disapplica la regola della temporanea sospensione all’utilizzo dei crediti da dichiarazioni “ultrannuali” per «i casi di correzione di errori contabili di competenza», intendendo, con tale locuzione, gli errori commessi già nella redazione del bilancio e riguardanti la corretta collocazione temporale dei componenti positivi e negativi di reddito.

Nonostante il principio contabile Oic 29 tratti diversamente l’ipotesi degli errori “rilevanti” (che vanno corretti modificando il patrimonio netto ad inizio periodo) da quelli “non rilevanti” (che si riflettono sul conto economico), dal punto di vista fiscale la correzione diviene efficace, in entrambi i casi, solo attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa, accompagnata, per gli errori “non rilevanti”, dalla sterilizzazione del componente rilevato fuori competenza.

Credito subito utilizzabile

Se si correggono solo errori contabili, non vi è nessun obbligo, anche in caso di integrativa ultrannuale a favore, di sospendere la compensazione dei crediti emergenti sino alla maturazione di debiti del periodo d’imposta successivo.

In questo caso, presentata l’integrativa, la compensazione è immediata, come per i crediti da integrativa infrannuale dovuta a errori non di natura contabile ma fiscale.

Il quadro DI del modello Redditi 2018 (diversamente da quello precedente che, sul punto, non era in linea con la normativa) tratta separatamente i crediti emergenti da errori contabili rispetto agli altri, prevedendo, appunto, una loro compensazione anticipata intervenuta a partire «dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa».

Il limite delle istruzioni

I problemi nascono perché le stesse istruzioni affermano, sorprendentemente, che l’utilizzo dei crediti derivanti da errori meramente contabili può avvenire «entro la fine del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione per compensare importi a debito».

Si tratta di una limitazione non prevista dalla norma e che deroga al principio generale che i crediti sono “spendibili” in F24 sino alla data di presentazione della dichiarazione (si vedano le istruzioni al rigo RN20).

Pertanto, un credito da errore contabile emergente da una integrativa (ultrannuale) presentata nel mese di dicembre 2017 poteva (secondo le istruzioni) essere utilizzato in compensazione solo entro la fine dello scorso anno, mentre a partire dal 2018 deve confluire nel quadro DI del modello Redditi 2018 e concorrere alla liquidazione dell’imposta di periodo.

Conseguenze dell’errore

Non essendovi un fondamento normativo nella limitazione dettata con le istruzioni ai modelli, c’è da chiedersi quali siano le conseguenze per chi non si sia comportato in tal modo, ad esempio prima della diffusione delle istruzioni definitive.

Per quanto riguarda gli effetti Ace, essi sono trattati (ma solo per gli errori “rilevanti”) dalla relazione al Decreto del 3 agosto 2017 che ne collega la rilevanza alla correzione tramite dichiarazione integrative (necessariamente “a catena” come descritto nel pezzo a fianco).

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