Imposte

Birrifici artigianali, si avvicina il traguardo della riduzione delle accise

Pronto il decreto dell’Economia che attua gli abbattimenti previsti dall’ultima legge di Bilancio. Ora si attende la piena operatività con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale»

di Dario Aquaro

Pronto il decreto che attua lo sconto d’accisa per i birrifici artigianali. Il Dm Economia del 21 marzo attua, infatti, la riduzione prevista dalla scorsa legge di Bilancio, rispetto alle aliquote fissate all’allegato I del Dlgs 504/1995 (Testo unico accise, Tua).

In sintesi, la manovra (legge 234/2021, commi 985-987) – intervenendo sull’articolo 35 del Tua – ha stabilito una serie di modifiche alla disciplina:
● ha elevato dal 40 al 50% la riduzione dell’accisa sulla birra prodotta dai microbirrifici artigianali (produzione annua fino a 10.000 ettolitri);
● ha introdotto, per il solo 2022, specifiche misure di riduzione dell’accisa per i birrifici artigianali con produzione annua fino a 60.000 ettolitri;
● ha ridotto a 2,94 euro per ettolitro e grado-Plato, ma solo per il 2022, la misura dell’accisa generale sulla birra, che dal 2023 tornerà a 2.99 euro.

Oltre allo “sconto” fisso per i microbirrifici artigianali, ce n’è dunque uno per i birrifici valido soltanto nel 2022 e che varia in base alla produzione annua:
● pari al 30% per volumi da 10.000 a 30.000 ettolitri;
● e pari al 20 % per volumi superiori a 30.000 e fino a 60.000 ettolitri.

Il decreto del Mef – che doveva essere adottato in teoria entro il 2 marzo 2022 (60 giorni dall’entrata in vigore della manovra 2022) – ha il compito di modificare il Dm 4 giugno 2019, che contiene le norme attuative delle semplificazioni in materia di microbirrifici.

Gli sconti si applicano sull’intero quantitativo di birra immesso in consumo nel 2022. In base al nuovo decreto ministeriale, per l’applicazione dell’aliquota ridotta il «depositario autorizzato della fabbrica» – entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso decreto in Gazzetta – dovrà comunicare via Pec all’ufficio delle Dogane territorialmente competente gli estremi della licenza fiscale e il volume stimato di birra che intende produrre la fabbrica nel corso del 2022. Poi, entro il 31 gennaio 2023 e sempre tramite Pec, dovrà presentare una dichiarazione riepilogativa del 2022: indicando il volume della birra preso in carico nel registro annuale di magazzino e quello immesso in consumo, l’accisa versata e l’aliquota applicata.

L’aliquota ridotta si applica anche alla birra immessa in consumo nel 2022 nel territorio dello Stato «dal soggetto obbligato nazionale che la riceve direttamente da una fabbrica di birra avente sede in un altro Paese dell’Unione europea», purché quest’ultima abbia prodotto nel 2021 un volume di birra superiore a 10.000 e fino a 60.000 ettolitri e abbia i requisiti previsti.

Recuperi e rimborsi di accisa

Se dalle dichiarazioni emerge che sulla birra immessa in consumo nel 2022 è dovuta un’accisa maggiore di quella versata, le Dogane notificano al depositario autorizzato e al soggetto obbligato nazionale un avviso di pagamento per il recupero della maggiore accisa. Se invece accade il contrario, e l’accisa versata risulta superiore a quella dovuta, il depositario autorizzato della fabbrica dovrà presentare all’ufficio delle Dogane un’istanza di rimborso entro il 28 febbraio 2023, con accredito a scomputo dei successivi versamenti dell’accisa dovuta.

Per il rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di ricezione della comunicazione via Pec alle Dogane, il depositario potrà invece presentare un’istanza di rimborso entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del nuovo decreto in Gazzetta.

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