I temi di NT+Agricoltura

Fotovoltaico, incentivi sui terreni agricoli nel limite del 10%

Modifica nel decreto Energia. Un’impresa agricola con superficie aziendale di 30 ettari può installare un campo fotovoltaico a terra di circa 3 ettari con incentivi dal Gse

Ammessi agli incentivi gli impianti fotovoltaici nel limite del 10% del terreno. L’articolo 11 del Decreto-legge 17/2022 (decreto Energia) modifica la regolamentazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici realizzati in area agricola.

Il tema era stato trattato dall’articolo 65 del Dl 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012. Questo, in particolare, aveva previsto che, tranne alcune eccezioni, gli impianti fotovoltaici realizzati a terra in area agricola non potessero accedere alle misure di incentivazione. Si trattava degli impianti realizzati in aree comprese in siti di interesse nazionale (Sin), o su discariche chiuse e ripristinate, o su cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, o degli impianti agrovoltaici realizzati su moduli elevati da terra che consentissero di continuare lo svolgimento dell'attività agricola sui terreni sottostanti.

Il decreto Energia

L’articolo 11 rimodula il dettato dell’articolo 65 disponendo che possono comunque accedere agli incentivi previsti anche gli impianti a terra realizzati in area agricola a condizione che non occupino una superficie superiore al 10% della superficie complessiva aziendale. Pertanto, un’impresa agricola con superficie aziendale di 30 ettari può installare un campo fotovoltaico a terra di circa 3 ettari e questo avrà diritto alle misure di incentivazione previste dal Gse.

Gli aspetti da chiarire

L’articolo 11, inoltre, introduce la soglia del 10% anche per gli impianti agrovoltaici e cioè per gli impianti non direttamente infissi a terra, ma sopraelevati mediante dei piloni o delle strutture in modo da consentire comunque lo svolgimento dell’attività agricola.

In entrambi i casi, non è chiaro quali siano le superfici da confrontare: la norma, infatti, non specifica cosa debba intendersi per superfice agricola aziendale e se nel conto debbano essere considerati anche i fabbricati rurali destinati allo svolgimento dell’attività agricola o solo i terreni destinati alla coltivazione e alle altre attività agricole.

Allo stesso modo, nel caso dell’agrovoltaico, non è chiaro se si debba confrontare la superficie coperta dai pannelli o solo la superficie occupata dalle strutture di sostegno. Tale seconda interpretazione, considerato che sul resto del terreno continua a essere possibile lo svolgimento dell’attività agricola pare preferibile.

La norma opera solo con riferimento agli incentivi e non ha rilevanza con riferimento alle modalità di tassazione della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da parte di imprese agricole. Rimane valido, dunque, il dettato dell’articolo 1, comma 423 della legge 266/2005, che dispone che i ricavi derivanti dalla cessione di energia elettrica da fonte fotovoltaica imputabili ai primi 260.000 kWh prodotti sono sempre ricompresi nel reddito agrario, mentre la componente di ricavo imputabile alla cessione di energia eccedente tale soglia è tassata applicando il coefficiente del 25% all’importo dei corrispettivi maturati.

Si ricorda che per poter essere qualificata come agricola la produzione di energia elettrica deve rispettare uno dei tre requisiti disposti dall’agenzia delle Entrate con la circolare 32/E 2009:

che gli impianti siano architettonicamente connessi alle strutture dell’azienda agricola;

che il fatturato imputabile alla attività agricola sia superiore al fatturato imputabile all’attività di produzione di energia elettrica (al netto della franchigia relativa ai primi 200 kW di potenza installata);

che entro il limite di un megawatt di potenza installata, per ogni 10kW di potenza installata l’azienda conduca 1 ettaro.

Tale ultimo requisito, data la maggior efficienza degli impianti fotovoltaici è sempre più difficile da rispettare e sarebbe necessario che l’agenzia delle Entrate rivedesse i parametri alla luce delle maggiori capacità degli impianti e della rimodulazione degli incentivi, considerando che un impianto da 1 megawatt occupa oramai meno della metà dello spazio che occupava quando sono stati emanati i primi Conti Energia.