Imposte

Crediti d’imposta utilizzabili prima dell’eccedenza Ace

L’uso parziale è una facoltà per ridurre l'imponibile sfruttando gli altri tax credit. La possibilità è esclusa solo per le quote di detrazioni che scadono nell’anno

Oltre al possibile recapture della super Ace (si veda l’articolo «Redditi 2023: sotto la lente il recapture della super Ace»), il prospetto del modello Redditi 2023 sull’Ace ha un’altra novità: la casella «Art. 84, c. 1, TUIR – RS113» posta a destra del riquadro dedicato al calcolo dell’agevolazione.
Da quest’anno, infatti, l’eccedenza Ace può essere in parte sottratta all’utilizzo a decurtazione del reddito imponibile (senza determinare la perdita dell’importo non utilizzato), se l’impresa intende “consumare” prioritariamente non solo le perdite pregresse (come i modelli hanno sempre previsto) ma anche eccedenze di crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto e versamenti in acconto. Meccanismo simile a quello che di solito l’articolo 84 del Tuir consente per le perdite.
Trova così riflesso nei modelli dichiarativi il principio di diritto n. 7/2021 dell’agenzia delle Entrate, che non aveva toccato il modello Redditi 2022. L’opportunità (applicabile sia alle imprese singole sia a quelle nel perimetro del consolidato fiscale, ferme restando le specifiche regole applicative dell’Ace) è molto interessante per i crediti d’imposta, che potrebbero avere una scadenza ravvicinata e, quindi, rischiare l’inutilizzo: mentre, infatti, le perdite pregresse sono riportate a quadro RN prima dell’Ace, non è così per i crediti d’imposta e le altre eccedenze sopra richiamate.

Nonostante alcune indicazioni controverse riportate nel principio di diritto n. 7/2021, si ritiene che il comportamento qui descritto sia facoltativo e non obbligatorio, rappresentando un’opportunità per chi fosse interessato.

Operativamente, l’impresa che intende avvalersi di questa facoltà barrerà la casella in esame (comportamento incompatibile, per le specifiche tecniche, con una imposta a debito – RN23 colonna 3 – positiva) e “limiterà” l’Ace di colonna 6 del rigo RN6 a quanto occorrente per azzerare le eccedenze di crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto e versamenti in acconto e non avere Ires a debito, come accade nell’esempio pubblicato in pagina.

Occorre, tuttavia, tener presente che questa facoltà non si applica alle quote di detrazioni d’imposta che scadono nell’anno (quali quelle derivanti dagli interventi agevolati in edilizia). Esse, quindi, se non utilizzate a scomputo dell’imposta di periodo, svaniscono (così la risposta a interpello n. 30/2023).

L’ESEMPIO DI COMPILAZIONE
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