Imposte

Affitti, detrazione al 19% per l’Erasmus anche a chi in Italia non è fuori sede

Pagamenti tracciati e documentazione di spesa con traduzione fai-da-te per inglese, francese, tedesco e spagnolo

Gli studenti che partecipano ai progetti Erasmus, o trascorrono semestri all’estero in programmi di doppia laurea italiana/estera, hanno diritto alla detrazione del 19% sui canoni di locazione dell’alloggio all’estero, anche se presso l’università italiana di partenza non risultano fuorisede. I pagamenti vanno tracciati e la documentazione di spesa va tradotta in italiano: per inglese, francese, tedesco e spagnolo basta il fai da te; per le altre lingue traduzione va giurata.

È una delle novità contenute nella circolare 7/E/2021, che fonda la conclusione su un parere del ministero dell’Università e della ricerca secondo il quale, pur restando iscritti alle università italiane di appartenenza, gli studenti Erasmus possono essere considerati «fuori sede» per il periodo di durata del progetto (parere Mur 10 febbraio 2021 prot. n. 196).

L’Agenzia conclude che, in base a tale equiparazione, gli interessati hanno diritto alla detrazione su canoni di locazione, alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite valevole per tutti gli studenti fuori sede: il che significa, secondo logica, che per il periodo Erasmus il bonus spetta anche se rispetto all’università italiana non si è considerati «fuori sede» (ad esempio perché ubicata nel comune di residenza dello studente). Ad analoghe conclusioni dovrebbe giungersi, anche se la circolare non lo precisa, per gli studenti iscritti presso atenei italiani a corsi che prevedono la doppia laurea italiana-estera gemellata con un’università straniera: se anche in Italia non si studia fuori sede, durante i semestri trascorsi presso la struttura straniera si potrà fruire del beneficio.

La detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta per canoni di locazione dell’abitazione, o per contratti di ospitalità presso studentati, collegi, e simili. Viene calcolata su un massimo di 2.633 euro all’anno: il risparmio massimo è quindi 500 euro. Si computa solo il canone di locazione, mentre sono esclusi il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o di riscaldamento, anche se comprese nel canone, e le provvigioni dell’agenzia. Le spese per il contratto di ospitalità sono detraibili anche se il servizio include, senza specifico corrispettivo, prestazioni come la pulizia della camera e i pasti, ma se tali spese sono addebitate separatamente sono escluse da agevolazione.

Chi studia in Italia è considerato fuori sede se la sua residenza dista almeno 100 chilometri dalla sede universitaria. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite di importo, la detrazione spetta anche a studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università situata fuori dal territorio nazionale, purché sia ubicata in uno degli Stati dell’Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione, non essendo necessario che si tratti di contratto “per studenti”; tuttavia, qualora si usufruisca di contratti di ospitalità ovvero di atti di assegnazione in godimento presso enti è necessario verificare che si tratti di «enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative»: ove non sia la natura medesima dell’ente ad escluderne lo scopo di lucro, occorre un’attestazione dalla quale risulti che l’ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa.

Anche per chi studia all’estero è indifferente il tipo di facoltà frequentata, come la natura pubblica o privata dell’ateneo; ma deve trattarsi di un corso di laurea: niente agevolazione a chi soggiorna all’estero per formazione post laurea (master, dottorati e corsi di specializzazione).

Come per le altre detrazioni, anche per le spese sostenute all’estero vale l’obbligo di pagare con mezzi tracciati e la detrazione diventa regressiva per chi ha un reddito complessivo superiore a 120.000; sopra i 240 mila euro si azzera.

Se la locazione è cointestata a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascuno, ma la detrazione spetta solo ai coinquilini che hanno i requisiti: in tal caso, il tetto di 2.633 si applica per ciascun cointestatario avente diritto. Il bonus non spetta, invece, a chi conduce l’immobile in sublocazione o altro subcontratto.

Se paga un familiare di cui lo studente è fiscalmente a carico, la detrazione compete al familiare. Se i genitori hanno a carico due figli universitari con due distinti contratti di locazione, ciascun genitore può fruire della detrazione su un importo massimo non superiore a 2.633 euro.

La circolare tace sulla lingua della documentazione probatoria (contratto di affitto, ricevute, pagamenti tracciati): deve ritenersi che, in analogia con quanto disposto per le spese sanitarie estere, la documentazione in inglese, francese, tedesco e spagnolo può essere tradotta direttamente dal contribuente; per le altre lingue occorre la traduzione giurata. Sono esentati dalla traduzione: i residenti in Valle d’Aosta, per i documenti in francese; i residenti a Bolzano per il tedesco; le minoranze slovene in Friuli Venezia Giulia per i documenti in sloveno.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©