Controlli e liti

Annullabile l’intimazione in Pdf

di Alessandro Galimberti

È nulla l’intimazione di pagamento, seppure inviata via Pec al contribuente, in quanto il formato Pdf non dà alcuna garanzia di genuinità del documento.

Con una doppia sentenza (n. 100 e 101/17, depositate entrambe il 10 febbraio) la Ctp di Savona apre un nuovo fronte sulla firma digitale dei documenti e, pertanto, sulla validità procedimentale degli stessi.

Il caso deciso la scorsa settimana riguarda due vicende collegate a un medesimo contribuente, una Srl del posto. La società aveva ricevuto nove cartelle di pagamento - che spaziavano da Iva a Ires, Irpef, Irap, bollo e altro - relative alle annualità 2006, 2010 e 2011, oltre a due avvisi di intimazione per Irpef e Irap.

Il versante dell’impugnazione relativo alle cartelle è stato respinto dalla Ctp poiché, nonostante il ricorrente sostenesse fossero state notificate via Pec - sollevando già lì il tema centrale contestato dal difensore Giuseppe Lepore - Equitalia ha dimostrato l’avvenuto recapito anche tramite servizio postale, come previsto dal Dpr 602/73 (articolo 26).

Le censure della difesa hanno colto nel segno, invece, circa i due avvisi di intimazione di pagamento. Secondo una perizia tecnica di parte - le cui conclusioni la Commissione ha comunque ritenuto dirimenti - l’esame dei documenti inviati in via telematica dall’agente di riscossione portava a concludere che «gli stessi sono del tutto carenti di quelle procedure atte a garantire la genuina paternità, nonché mancanti della firma informatica e/o digitale». Pertanto, sempre stando alle conclusioni della perizia di parte, tali documenti «non rispondono ai criteri di univocità e di immodificabilità, per cui non garantiscono il valore di certezza e di corrispondenza». Oltretutto, segnala ancora la versione della difesa del contribuente, l’attestazione di conformità è «del tutto assente» nonostante la legge la richieda «indefettibilmente».

A giudizio della Commissione, che ha sposato le conclusioni della consulenza di parte, «l’argomento relativo alla firma digitale e dei requisiti informatici è stato da ultimo ben dettagliato nella deliberazione 45 del 21 maggio 2009 da parte del Centro nazionale informatica nella pubblica amministrazione nonché dal Decreto del presidente del consiglio del 22 febbraio 2013».

In sostanza - e fuori dalla stringatissima motivazione della Ctr - pare corretto dedurre che il documento allegato in pdf (l'intimazione) non è da considerare giuridicamente un documento informatico, ma piuttosto una copia informatica che come tale è priva di qualsiasi valore probatorio. Equitalia a processo aveva invece incentrato la difesa sulla circostanza della legittimità della Pec in sé. La Ctr , almeno in questo grado di giudizio, ha però censurato il (mancato) contenuto delle comunicazione, che non rispetta gli standard di “sicurezza” previsti dalla legge.

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