Adempimenti

L’impresa unica richiede verifiche più articolate nel quadro dei «tetti»

La verifica dei massimali degli aiuti di Stato deve essere eseguita a livello di gruppo

di Pasquale Murgo

La verifica dei massimali degli aiuti di Stato ricevuti nell’ambito del Temporary framework deve essere eseguita a livello di gruppo considerando il concetto di impresa unica indicato nel regolamento Ue 1407/2013 (“de minimis”). Lo precisa l’articolo 1, comma 17, del Dl 41/21.
Per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una di queste relazioni:
Oun’impresa ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

Oun’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

Oun’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

Oun’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le società fra le quali intercorre una di queste relazioni, mediante una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica.
La platea coinvolta

Dall’analisi del regolamento “de minimis”, in attesa di precisazioni, si dovrebbe desumere che:
1)
le imprese da considerare per la qualificazione dell’impresa unica (e dunque per il calcolo dei massimali degli aiuti di Stato) sono solo quelle residenti nel territorio nazionale (4° considerando regolamento “de minimis”);
2
)
le imprese che sono collegate tra loro tramite persone fisiche o gruppi di persone fisiche non dovrebbero qualificarsi come un’impresa unica (a differenza di quanto previsto nella raccomandazione 2003/361 per la definizione di Pmi);
3
)
in caso di fusioni o acquisizioni per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione (articolo 3, punto 8, regolamento “de minimis”).
L’ultimo punto è particolarmente rilevante e merita sicuramente un chiarimento ufficiale. Se venisse confermato, in caso di fusione avvenuta ad esempio nel 2021, l’impresa incorporante dovrebbe indicare nel proprio modello di autodichiarazione sia gli aiuti utilizzati in proprio sia gli aiuti ricevuti dall’incorporata sin dal 1° marzo 2020.

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