Imposte

Vecchio regime con imponibile ridotto

La quota soggetta a imposizione è stata progressivamente aumentata

di Stefano Barone e Alessandro Saini

L'articolo 1, comma 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nel ridefinire la tassazione sulle partecipazioni, armonizzando il trattamento su quelle qualificate e non, con una tassazione del 26 % , ha stabilito un regime transitorio.

Interessati sono gli utili conseguiti entro il 31 dicembre 2017 , la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. In questi casi si applica il regime fiscale previgente .

In base al vecchio regime gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, non percepiti nell’esercizio di impresa, concorrono alla formazione della base imponibile Irpef del socio persona fisica limitatamente al 40% del loro ammontare, con un risparmio del 7,8 %rispetto al nuovo regime, considerando l'aliquota marginale del 43% e ipotizzando addizionali in misura pari al 2,5 per cento.

Il concorso all'imponibile è elevato al 49,72% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, per effetto del decreto ministeriale 2 aprile 2008 e ulteriormente incrementato al 58,14 %o ad opera del decreto 26 maggio 2017, con riferimento ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Va ricordato che con i decreti ministeriali è stata prevista una presunzione in forza della quale gli utili distribuiti, indipendentemente da quanto indicato nella delibera di distribuzione, si presumono prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007, poi con quelli formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e poi con gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

La riforma introdotta con la legge 205 ha, quindi, con la clasuola di salvaguardia relativa al periodo transitorio, parificato la tassazione al 26% già applicabile alle partecipazioni non qualificate.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©