Diritto

Concordato, la domanda dilatoria è inammissibile

La Cassazione censura l’istanza che punta solo a rinviare il fallimento

La domanda di concordato preventivo, ordinario o con riserva, presentata dal debitore non per regolare la crisi attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8982 del 31 marzo 2021.
Il caso
Nel caso in esame, una società viene dichiarata fallita contestualmente alla declaratoria di inammissibilità di una domanda di concordato cosiddetto “in bianco”, presentata ai sensi del sesto comma dell'articolo 160 della legge fallimentare.
La società presenta ricorso sulla base di tre censure.
La prima si sostanza nell’assunto che in pendenza di una procedura di concordato non possa ammettersi la definizione del procedimento prefallimentare senza che sia previamente esaurito l'iter concordatario.
La seconda attiene alla necessità della (nuova) convocazione del debitore dopo la valutazione di inammissibilità della proposta, mentre la terza concerne l'abuso dello strumento concordatario.
Dichiarazione di fallimento in pendenza di concordato
I giudici di legittimità ritengono che in pendenza di concordato preventivo, il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere dichiarato al ricorrere degli eventi previsti dagli articoli 162 (inammissibilità), 173 (revoca), 179 (mancata approvazione) e 180 (mancata omologazione) della legge fallimentare.
Ciò comporta che il fallimento possa essere dichiarato quando la domanda di concordato sia stata ritenuta inammissibile, a condizione che, contestualmente o previamente la dichiarazione di fallimento, il giudice di merito abbia accertato uno qualsiasi degli eventi impeditivi previsti dalle norme sopra citate.
La (nuova) convocazione del debitore
L’articolo 162 della legge fallimentare prevede che, quando il Tribunale accerta la mancanza dei presupposti per l'ammissione al concordato, sentito il debitore in camera di consiglio, dichiara l'inammissibilità della proposta.
La Corte di Cassazione chiarisce che, qualora sia stata presentata una domanda di concordato con riserva, la previa audizione del debitore è necessaria salvo che, inserendosi la proposta nell'ambito della procedura prefallimentare, il debitore sia già stato sentito e abbia quindi avuto modo di svolgere le sue difese rispetto all'istanza di fallimento.
Essendo nel caso in esame già radicato il contraddittorio sull'istanza di fallimento, la (nuova) convocazione del debitore, dopo la valutazione di inammissibilità, non è stata ritenuta necessaria.
L'abuso dello strumento di concordato
Il debitore aveva infruttuosamente assunto diverse iniziative tese a evitare il fallimento. In particolare, un'istanza per l'omologazione degli accordi sulla base dell’articolo 182-bis della legge fallimentare e una proposta di concordato preventivo dichiarata inammissibile per mancata approvazione da parte dei creditori.
La Cassazione chiarisce che in pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o in bianco, la domanda presentata dal debitore non al fine di regolare la crisi, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo.
Quest'ultimo ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede nonché dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti legislativi per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali sono state predisposte dall'ordinamento.

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