Diritto

Concordato, vecchi debiti erariali pagabili prima dell’omologa

Il Tribunale di Milano ha dato l’autorizzazione: è conveniente per i creditori

di Giuseppe Acciaro e Alessandro Danovi

La richiesta di rateizzazione del debito erariale e di autorizzazione al pagamento della prima rata anteriormente all’omologazione del concordato, in relazione ad atti di adesione relativi ad avvisi di accertamento, è stata accolta dal Tribunale di Milano (decreto del 18 marzo 2021), vista la convenienza per il ceto creditorio della minore durata dell’iter per giungere ad un riparto.

Il caso

Il caso esaminato dal Tribunale di Milano riguardava un procedimento di apertura di un concordato preventivo, in cui il debitore aveva presentato istanza di autorizzazione per il compimento di atti di straordinaria amministrazione (articolo 163, comma 7, legge fallimentare). La società presentava un ingente indebitamento erariale oggetto di avvisi di accertamento, per il quale chiedeva l’autorizzazione a prestare acquiescenza alle pretese tributarie.

In particolare, la società aveva depositato istanza di autorizzazione a sottoscrivere atti di conciliazione giudiziale, istanze di annullamento in autotutela e atti di adesione relativi ad accertamenti dell’Agenzia delle Entrate su Iva, Ires e Irap.

Con riferimento agli atti di accertamento dell’Agenzia in relazione ai quali era stata avviata la procedura di accertamento con adesione, la società aveva chiesto l’autorizzazione, oltre che alla rateizzazione nella misura massima possibile, del pagamento della prima rata anteriormente all’omologazione del concordato.

L’autorizzazione del Tribunale si rendeva necessaria poiché la procedura non era stata ancora omologata e vigeva quindi il divieto di pagamento dei creditori anteriori, come previsto dall’articolo 168 della legge fallimentare.

La decisione

Sentito il commissario giudiziale, il giudice delegato aveva quindi chiesto il parere di un professionista esperto, che aveva espresso un parere positivo alla richiesta di acquiescenza avanzate dalla società, sul presupposto della maggior convenienza per il ceto creditorio a prescindere dall’esito della procedura concordataria (concordato o fallimento).

Le motivazioni avanzate dalla società riflettevano, infatti, il percorso decisionale di un operatore razionale, che decide di proteggersi dal rischio di soccombenza nel contenzioso tributario, accettando di corrispondere subito un premio all’Agenzia delle Entrate.

Il Tribunale ha condiviso il parere espresso dal professionista e rilasciato l’autorizzazione, vista la maggior convenienza per il ceto creditorio, «che vede estremamente abbreviato l’iter per giungere ad un riparto rispetto ai tempi che il mantenimento nello stato attuale del contenzioso rende preventivabili (…) senza potere per almeno un decennio procedere né a riparti né a chiusure».

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