Contabilità

LE PAROLE DEL NON PROFIT/Nell’impresa sociale un registro per i volontari

di Olga Pirone e Gabriele Sepio

Con la riforma del terzo settore sono state introdotte specifiche disposizioni in tema di rapporti di lavoro volte ad assicurare maggiore trasparenza e regole più chiare per chi presta la propria attività a favore di enti non profit. L’intento è quello di valorizzare il ruolo del volontario assicurando nel contempo, per chi svolge una vera e propria attività lavorativa, il rispetto di alcuni parametri minimi. Questo aspetto presenta particolare interesse nel caso dell’impresa sociale ( Dlgs 112/2017 ) il cui modello organizzativo, legato allo svolgimento di attività d’impresa, sebbene senza finalità lucrative, richiede spesso la presenza di personale dipendente unitamente a volontari.

L’articolo 2 del Dlgs 112 si preoccupa innanzitutto di valorizzare l’impiego di persone svantaggiate, disabili, senza fissa dimora nonché beneficiarie di protezione internazionale, qualificando ex lege l’attività da questi svolta come di interesse generale, a prescindere dallo specifico oggetto e, dunque, dal fatto che rientri o meno tra quelle tassativamente elencate al primo comma dell’articolo 2. Un favor verso le categorie più svantaggiate si registra anche nell’ulteriore previsione che tiene conto delle nuove forme di esclusione sociale e fissa al 30% dei lavoratori dipendenti la percentuale minima dei soggetti deboli.

I rapporti di lavoro vengono in questione anche con riferimento alle ipotesi che integrano una distribuzione indiretta di utili, con conseguente perdita della qualifica di impresa sociale (articolo 3). Tra queste, infatti, vi è anche la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzione o compensi superiori al 40% di quelli previsti per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Per i lavoratori dell’impresa sociale vi sarà l’obbligo di rispettare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi (sottoscritti da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative) con un limite, fissato nella misura di uno a otto, al divario retributivo ammesso tra i lavoratori dipendenti dell’impresa sociale (da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda). Del rispetto di tali parametri, per finalità di trasparenza e controllo, le imprese dovranno darne atto nel bilancio sociale.

Il Dlgs 112/2017, inoltre, chiarisce meglio rispetto al passato anche il tipo di coinvolgimento del lavoratore nell’impresa distinguendolo dal ruolo dei volontari. Con l’intento di evitare possibili abusi è espressamente previsto, infatti, l’obbligo di tenuta di un apposito registro di volontari che non possono tuttavia superare il numero dei lavoratori dell’impresa. Non essendo specificato diversamente, il richiamo ai lavoratori va inteso in questo caso come riferito ai lavoratori dipendenti, senza tenere conto dunque delle eventuali collaborazioni.

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