Controlli e liti

Servirà un esame reale degli elementi raccolti nel corso delle indagini

Bisogna evitare che i carichi di lavoro portino sempre al rinvio a giudizio

di Laura Ambrosi

L’introduzione dell’udienza predibattimentale, nelle intenzioni della riforma, risponde a varie esigenze. Innanzitutto, svolge un vaglio preliminare, ritenuto più snello di quello operato dal Gup sulla fondatezza e completezza dell’azione penale. Poi anticipa le attività prodromiche in genere svolte all’inizio della fase dibattimentale, liberando il giudice del dibattimento da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie.

In concreto tale udienza sembra sommare una versione semplificata dell’udienza preliminare svolta dal Gup e gli accertamenti preliminari svolti nella prima udienza dibattimentale (cosiddetta udienza di smistamento). La circostanza poi che tale udienza venga affidata ad un giudice del tribunale differente da quello presso cui verrà eventualmente svolto il successivo dibattimento e, ovviamente, dal Gup, potrebbe garantire una maggiore pragmaticità sulle decisioni, soprattutto nella valutazione degli elementi acquisiti se idonei o meno a consentire una ragionevole previsione di condanna.

In altre parole, dovrebbero avere un seguito soltanto quei procedimenti che, considerati allo stato degli atti, lascino “presagire” l’emissione di una futura sentenza di condanna. Basti pensare che, secondo le più recenti stime, circa il 60% delle citazioni dirette effettuate dai Pm alla fine del giudizio di primo grado terminano con una sentenza di proscioglimento.

Si spera così che, in concreto, il giudice del tribunale istituzionalmente deputato all’attività dibattimentale in questo nuovo ruolo, abbia una maggiore “sensibilità” a prevenire un lungo (ed oneroso) dibattimento destinato ragionevolmente ad un proscioglimento, rispetto a quanto, invece, avviene di sovente nel corso delle udienze preliminari davanti al Gup.

Sotto un profilo squisitamente pratico occorrerà tuttavia verificare l’impatto che l’udienza predibattimentale avrà, in termini di carichi di lavoro nei confronti dei singoli giudici, soprattutto nei tribunali con organici ridotti.

Vi è da auspicare, in altre parole, che, non venga, alla fine, replicata la situazione presente presso molte sezioni Gip, in cui l’elevato carico di lavoro incombente sul singolo magistrato rischia di costituire ragione idonea ad orientare, almeno nei casi dubbi, la sua scelta, forse anche inconsapevolmente, verso l’opzione meno impegnativa dal punto di vista lavorativo rappresentata dal rinvio a giudizio (che, nel caso dell’udienza predibattimentale, sarebbe la prosecuzione del dibattimento).

Una volta assunta tale decisione, l’udienza per l’apertura e la celebrazione del dibattimento non può essere fissata prima di 20 giorni. Ciò, al fine di consentire alle parti l’organizzazione della propria difesa in un’ottica propriamente dibattimentale. Prima di questa udienza, infatti, devono essere depositate le liste testi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©