Imposte

Locazioni, detrazioni allargate sui canoni pagati da giovani inquilini

La durata del beneficio pari al 20% passa da tre a quattro anni

di Francesco Giuseppe Carucci

L’articolo 1, comma 155, della legge di Bilancio 2022 sostituisce il comma 1-ter dell'articolo 16 del Tuir rendendo più generosa la detrazione Irpef per canoni di locazioni corrisposti da giovani inquilini di alloggi diversi da quelli dei genitori.

Il nuovo impianto normativo amplia innanzitutto la platea dei beneficiari della detrazione che, dal periodo d'imposta in corso, potrà contemplare i contribuenti «di età compresa fra 20 e 31 anni non compiuti» e non più «di età compresa fra i 20 e i 30 anni». Inoltre, si potrà fruire della detrazione non solo in caso di locazione abitativa dell'intera unità immobiliare, ma anche di parte di essa.

Ulteriore novità riguarda la durata del beneficio che, in virtù della disposizione aggiornata, i giovani inquilini potranno invocare per i primi quattro anni della locazione e non più per i primi tre. Resta invariato a 15.493,71 euro il limite massimo del reddito per essere ammessi alla detrazione. A differenza del passato, il beneficio non sarà più quantificato nella misura fissa di 991,60 euro, soglia che, invece, costituirà l’importo minimo della detrazione. Il beneficio competerà in misura del 20% del canone annuo, ma non potrà scendere al di sotto dell’importo minimo né eccedere 2mila euro per ogni periodo d’imposta. La nuova formulazione della norma modifica uno dei requisiti costitutivi del diritto alla detrazione. A partire da quest'anno, infatti, non sarà più richiesto al giovane contribuente di adibire l’immobile a «propria abitazione principale», ma a «propria residenza».

La novità apre ad alcune riflessioni. Le detrazioni Irpef per canoni di locazione, eccetto quelle fruibili per i canoni dovuti da studenti universitari fuori sede, sono disciplinate dall’articolo 16 del Tuir. Il comma 1-quinquies della citata disposizione definisce abitazione principale il fabbricato nel quale «il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente». Il testo opera un riferimento al concetto di residenza, ma non è chiaro se con ciò alluda al luogo di effettiva dimora del contribuente o a quello in cui, nel contempo, abbia stabilito la residenza anagrafica. Come da ultimo nella circolare 7/E/2021, anche le Entrate nei documenti di prassi hanno sinora fatto riferimento alla definizione di cui al comma 1-quinquies.

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