Imposte

Bonus Sud anche sugli investimenti nelle imbarcazioni per il noleggio

La circolare 32/E/2022 cambia rotta: riesame atti già emessi, anche in contenzioso. Unità agevolabili nei progetti per la creazione di un nuovo stabilimento

di Roberto Lenzi

Le imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto possono fruire del credito di imposta mezzogiorno. La precisazione, che va contro a quanto ipotizzato in precedenza, emerge con la circolare 32/E/2022 del 21 settembre dell’agenzia delle Entrate, che invita gli uffici a riesaminare gli eventuali atti già emessi, anche pendenti in contenzioso per uniformarsi alla novella. Il problema era nato dal fatto che in passato le unità da diporto erano considerate assimilabili alle attività del «settore dei trasporti». Questa classificazione le inseriva tra i settori esclusi dal credito di imposta Sud.

La circolare 32/E specifica però che per essere agevolabile l’acquisizione delle «unità da diporto», utilizzate per l’attività di noleggio, al pari degli altri investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie, deve essere parte integrante di un progetto di investimento finalizzato alla «creazione di un nuovo stabilimento o all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente» oppure «alla diversificazione della produzione». Restano pertanto esclusi dall’agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati «investimenti iniziali».

La circolare evidenzia che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della «strumentalità» rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta. Ne consegue che i beni agevolabili devono essere di uso durevole e atti a essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Restano, dunque, esclusi dall’ambito oggettivo del credito d’imposta i beni merce o i beni utilizzati promiscuamente tra i soci del soggetto economico che effettua l’investimento.

Nel caso in cui i beni appartengano a imprese che operano contestualmente in un settore escluso, come quello dei trasporti, e in quello della nautica da diporto, devono essere garantite tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi.

La circolare precisa che le imbarcazioni da diporto, anche nell’ipotesi in cui non risultino espressamente classificate nelle voci BII2 e BII3, che ricordiamo sono le uniche voci ammissibili alle agevolazioni, possono rappresentare, in linea di principio, macchinari o impianti e attrezzature varie. Sarà cura dell’impresa da una parte valorizzare tutti gli elementi, in diritto e in fatto, che consentano di considerare i beni oggetto dell’investimento come «macchinari, impianti e attrezzature varie» e dall’altra far emergere che l’ utilizzo di quei beni agevolabili da parte dell’impresa è essenziale per l’esercizio della propria attività.

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