Come fare perAdempimenti

Transfer pricing, così si predispone il nuovo masterfile

di Lorenzo Lodoli

  • Quando Entro il 30 novembre 2021

  • Cosa scade Predisposizione della documentazione masterfile

  • Per chi Imprese residenti o stabili organizzazioni di imprese estere

  • Come adempiere Comunicazione da effettuare in dichiarazione dei redditi

1In sintesi

Il provvedimento 360494 del 23 novembre 2020 del direttore dell’agenzia delle Entrate cambia le regole sulla predisposizione della documentazione del masterfile.

Si tratta, in sintesi, di un documento che si muove nel solco delle direttive Ocse in materia di transfer pricing, attraverso il quale l’impresa fornisce, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, una serie di informazioni relative al gruppo multinazionale di appartenenza, al flusso delle operazioni effettuate, ai beni utilizzati e alla politica dei prezzi praticati infra gruppo, al settore in cui opera la società.

La stessa ha come obiettivo principale quello di tutelare la buona fede delle imprese che provvedono ad una elaborazione interna dei criteri di determinazione dei prezzi praticati e alla loro esplicitazione.

Infatti, in caso di corretta predisposizione del documento, le imprese possono beneficiare della c.d. “penality protection”, ovvero la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione (articolo 1, comma 6, e 2, comma 4-ter, del Dlgs 471/1997).

Le nuove disposizioni hanno efficacia a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del provvedimento 360494: pertanto, per gli esercizi coincidenti con l’anno solare, le regole introdotte incidono ai fini della documentazione relativa al periodo d’imposta 2020, da predisporre entro la scadenza della presentazione della relativa dichiarazione dei redditi nel 2021.

Termine fissato al 30 novembre 2021.

Valgono regole differenti, a seconda se il gruppo multinazionale sia di testa italiana, ovvero estera.

2L’allargamento della platea

Un importante elemento di novità riguarda l’estensione dell’onere della predisposizione del masterfile a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le società con stabile organizzazione all’estero), nonché alle stabili organizzazioni in Italia di entità estere.

In passato, l’obbligo era infatti riferito solamente alle società holding e sub-holding, mentre erano esentate da tale adempimento le società semplicemente controllate.

Tale onere potrebbe allora essere bilanciato, come precisa il punto 5.1. del provvedimento 360494, dalla possibilità di predisporre il masterfile in lingua inglese.

Questo consente quindi alle controllate italiane di gruppi multinazionali, di utilizzare il documento già redatto in inglese a livello di gruppo.

Tuttavia, lo stesso dovrà essere disponibile e compatibile con requisiti, forme, contenuti, dettati dal nostro ordinamento.

Se non risultasse compatibile, allora si dovranno carpire le informazioni prodotte a livello centrale, se ne dovranno aggiungere altre, tentando di essere compliant rispetto a ciò che richiede la normativa nazionale.

Analogamente, una società capogruppo italiana dovrebbe allora poter predisporre un unico masterfile, in inglese, utilizzabile anche dalle società partecipate estere, nella misura in cui le giurisdizioni in cui le medesime operino aderiscano agli standard Ocse.

Una eccezione è prevista per le Pmi (imprese che realizzano un volume d’affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro per il periodo d’imposta cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento).

È prevista la possibilità, per le Pmi, di aggiornare ogni tre anni, anziché ogni anno, le analisi economiche relative alle operazioni infragruppo (in particolare, quelli di cui ai punti da 2.1.1 a 2.1.5 del par. 2 del provvedimento n. 360494), “qualora l’analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili” e a condizione che i fattori su cui si basano le analisi di comparabilità non subiscano modificazioni significative nell’arco dei tre periodi d’imposta.

3La finalità

Il masterfile ha l’obiettivo di fornire un quadro d’insieme del business del gruppo multinazionale, illustrando natura delle operazioni, politiche generali dei prezzi di trasferimento, allocazione del reddito e articolazione delle attività economiche su scala globale, al fine di consentire alle Amministrazioni finanziarie di valutare la presenza di un significativo rischio riconducibile all’area dei prezzi di trasferimento.

4Le nuove regole

Le novità introdotte dal provvedimento 360494 riguardano principalmente la struttura dell’impianto documentale e la tipologia dei documenti previsti.

La documentazione comprende un nuovo masterfile e una documentazione nazionale (o Local file), che raccoglie le informazioni concernenti le operazioni infragruppo relative all’entità locale.

Qualora il gruppo realizzi più attività tra loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento, è consentita la presentazione di più di un masterfile.

Masterfile
Struttura organizzativa del gruppo
- Il capitolo illustra la struttura organizzativa del gruppo attraverso schede illustrative e diagrammi di sintesi, atti a rappresentare l'assetto giuridico del gruppo multinazionale nonché l'ubicazione geografica delle diverse entità locali
Attività svolte
- Descrizione generale delle attività svolte dal gruppo, includendo le informazioni, quali ad esempio principali fattori di generazione dei profitti, flussi delle operazioni, etc.
Beni immateriali
- Elenco dei beni immateriali o dei gruppi di beni immateriali detenuti da ciascuna impresa coinvolta nelle operazioni e quali soggetti hanno la titolarità giuridica dei predetti beni immateriali
Attività finanziarie infragruppo
- Descrizione generale delle modalità di finanziamento del gruppo, le entità del gruppo multinazionale che svolgono funzioni di finanziamento accentrate per il gruppo, politiche dei prezzi di trasferimento relative alle operazioni finanziarie
Rapporti finanziari del gruppo multinazionale
- Bilancio consolidato del gruppo multinazionali e accordi relativi alle operazioni finanziarie

Una ulteriore novità contenuta nel provvedimento 360494 riguarda la possibilità di predisporre la documentazione solo per talune operazioni poste in essere con le entità consociate.
Ovviamente, se l’impresa sceglierà di documentare solo una parte delle proprie attività infragruppo (ad esempio decidendo di concentrarsi solo su quelle più complesse e di trascurare quelle di importo meno significativo potenzialmente meno rischiose), il regime di “penality protection”, ovvero di esenzione dalle sanzioni sarà applicabile solo con riferimento alle specifiche operazioni documentate.

La comunicazione del possesso della documentazione idonea deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo per cui la documentazione è stata predisposta.

Nel quadro delle novità introdotte con il provvedimento 360494, quella che appare maggiormente controversa è l’obbligo di apporre la “marca temporale” alla documentazione prima della data di presentazione della dichiarazione dei redditi, nonché la scelta di subordinare, al rispetto questo ulteriore requisito, l’accesso al regime di esenzione dalle sanzioni.

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