Nell’abuso del diritto l’atto è valido e non c’è manipolazione della realtà
Più volte si è sottolineata su queste pagine l’importanza del distinguo tra evasione ed elusione, sul quale la giurisprudenza della Cassazione continua ad esprimersi in maniera oscillante.
Nell’elusione/abuso del diritto si è in presenza di atti perfettamente validi ed efficaci: non c’è manipolazione della realtà poiché vi è perfetta coincidenza tra ciò che le parti dichiarano di volere e ciò che realmente vogliono: è il solo vantaggio fiscale conseguito che risulta indebito.
L’evasione, invece, identifica la violazione di precetti normativi, perpetrata soprattutto attraverso atti e comportamenti celati, nascosti o, comunque, volti a dissimulare l’effettiva ricchezza prodotta mediante la creazione di una realtà in apparenza divergente da quella effettiva.
Tra i fenomeni di evasione rientrano anche quelli di simulazione/dissimulazione/interposizione, nei quali vi è – evidentemente - un’asimmetria tra la situazione formale e quella reale, mentre nell’elusione, come si è riportato, non vi è alcuna divergenza tra apparenza e realtà.
Va segnalato, comunque, che in una delle ultime pronunce (sentenza 10375/2022), la Cassazione ha nettamente distinto tra interposizione fittizia e abuso del diritto, considerandoli due fenomeni completamente separati. Infatti, in più occasioni, l’interposizione fittizia era stata confusa con l’abuso del diritto. Cosa non possibile essendo l’interposizione fittizia riconducibile all’evasione.