Imposte

Compensazioni orizzontali possibili fino a 2 milioni

Il Ddl di Bilancio prevede l’innalzamento «a regime» del limite a partire dal 1° gennaio 2022

di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin

Il disegno di legge di Bilancio 2022 prevede l’innalzamento “a regime” del limite delle compensazioni “orizzontali” a 2 milioni di euro dal 1° gennaio 2022.

La norma interviene sul comma 1 dell’articolo 34 della legge 388/2000. Va ricordato che nel recente passato la disposizione era stata oggetto di due modifiche “temporanee”. Già l’anno scorso il decreto Rilancio (Dl 34/2020) aveva ampliato il limite annuale delle compensazioni da 700mila a un milione di euro solo per il 2020. Poi l’articolo 22 del decreto Sostegni bis (Dl 73/2021) ha fatto salire a 2 milioni di euro il limite per le compensazioni con modello F24, ma solo per il 2021.

Il limite di 2 milioni rende di fatto non operativa la disciplina ad hoc, contenuta nell’articolo 35 comma 6-ter del Dl 223/2006, per i subappaltatori edili che, a certe condizioni, avrebbero un limite di un milione di euro annui.

Il limite come detto riguarda le compensazioni “orizzontali” mediante il modello F24 ex articolo 17 del Dlgs 241/97 (versamenti unificati di imposte, di contributi previdenziali e assistenziali, di premi Inail con i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali redditi, Irap, Iva e 770 o scaturenti dalle denunce periodiche contributive).

Il monitoraggio va effettuato nell’arco della singola annualità in cui avvengono le compensazioni in F24 a prescindere dall’anno di formazione del credito. Restano esclusi dal controllo gli utilizzi di crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni legate ad agevolazioni o incentivi fiscali, per i quali tuttavia vige, con alcune eccezioni un limite a hoc di 250mila euro; limite , quest’ultimo, introdotto dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007. Sono in ogni caso esclusi dal monitoraggio i crediti d’imposta legati all’emergenza Covid-19.

Non ci sono novità in merito alle modalità di utilizzo dei crediti tributari. Per effetto di quanto previsto dall’articolo 3 del Dl 124/2019, anche per le imposte dirette, dal 1° gennaio 2020 bisogna attendere il preventivo invio della dichiarazione, accompagnata dal visto di conformità da parte di un professionista abilitato (o organo di controllo), prima di poter effettuare la compensazione orizzontale (fra tributi/contributi di diversa natura) per importi eccedenti i 5mila euro. Il principio vale per tutti i contribuenti (imprese, professionisti e privati) estendendo di fatto le regole da sempre applicate per l’Iva anche per i crediti delle imposte dirette e delle relative addizionali. La regola si applica ai crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

La regole richiamate valgono per le sole compensazioni “orizzontali”, ossia quelle che avvengono tra imposte/contributi diversi fra loro, e che debbono transitare in F24. Rimane sempre libera invece la compensazione di tipo verticale.

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