Controlli e liti

I limiti della difesa contro gli atti di recupero

Tempi di notifica e istituti deflattivi diversi da quelli degli avvisi di accertamento

di Paola Bonsignore e Luisa Miletta

La contestazione del credito R&S avviene spesso tramite l'emissione di atti di recupero da parte dell'agenzia delle entrate (articolo 27, commi 16-20, Dl 185/2008), seppur in assenza di competenze tecnico-specifiche pregiudizievoli a considerare le attività intraprese dalle società semplici miglioramenti e non vere e proprie attività di ricerca e sviluppo.

Tali atti, equiparabili solo parzialmente ad avvisi di accertamento, “limitano” il contribuente nelle azioni difensive. Una prima differenza è legata ai tempi di notifica, che dovrà avvenire entro:

- i termini ordinari di accertamento, quindi il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, nel caso in cui la contestazione riguardi un indebito utilizzo del credito d'imposta;

- l'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito d'imposta, nell'ipotesi in cui la contestazione riguardi crediti inesistenti.A questo si aggiunge il fatto che, non trattandosi di riscossione frazionata, gli importi contestati, compresi interessi e sanzioni, dovranno essere versati per intero entro un termine non inferiore a 60 giorni, decorso il quale si procederà alla loro iscrizione in ruoli straordinari, con conseguente notifica della cartella di pagamento.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 422, legge 311/2004 è preclusa la compensazione.

Ulteriori restrizioni si hanno nell’ambito degli strumenti deflattivi. Infatti, gli istituti dell’accertamento con adesione o acquiescenza, sembrerebbero utilizzabili entro certi limiti, cioè se la contestazione ha ad oggetto crediti indebitamente compensati prassi e giurisprudenza sembrerebbe univoca a sostenere la loro utilizzabilità; viceversa, nel caso di crediti inesistenti gli stessi appaiono preclusi. In assenza di norme univoche è opportuno per il contribuente segua quanto riportato nelle avvertenze dell'atto. Viceversa, è espressamente preclusa, sempre in riferimento alla contestazione di crediti inesistenti, la possibilità di utilizzare la definizione agevolata delle sole sanzioni dagli articolo 16 e 17, Dlgs 472/1997.

Resta, tuttavia, aperta la possibilità di impugnare l’atto in Commissione tributaria, con la facoltà di richiedere la sospensione dello stesso, che resta l'unica chance per non pagare l'intero importo contestato. Ciò perché, nel caso di crediti inesistenti è applicabile la disposizione di cui all’articolo 15 bis, Dpr 602/1973 secondo cui «in deroga all’articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo».

In ogni caso, data la particolarità intrinseca delle attività di R&S è auspicabile, in tale sede, la nomina di un Ctu che ne verifichi le caratteristiche che necessariamente non possono essere delegate ai funzionari dell'Agenzia in quanto privi delle dovute competenze tecnico-scientifiche.

Ovviamente, il contribuente non necessariamente dovrà seguire l’intero iter processuale ma potrà ricorrere anche alla conciliazione giudiziale ed ottenere in qualche modo una riduzione degli importi dovuti.

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