Imposte

Perdite su crediti, la cancellazione in base al principio Oic blinda la deduzione

In presenza dei requisiti previsti dai principi contabili nazionali si considereranno sussistenti gli elementi certi e precisi. Il rischio di contestazioni del Fisco è circoscritto all’inerenza

di Pasquale Murgo

In caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili nazionali le perdite su crediti si considerano deducibili dal reddito di impresa in quanto afferenti diritti di credito estinti o trasferiti. In tali circostanze si considerano sempre sussistenti gli elementi certi e precisi richiesti dal Tuir e l’amministrazione finanziaria potrebbe contestare esclusivamente problematiche di inerenza o l’inosservanza delle regole contabili relative alla cancellazione dei crediti dal bilancio.

Nell’articolo 101, comma 5, del Tuir si prevede che le perdite su crediti, diverse da quelle realizzate dagli intermediari finanziari, sono deducibili ai fini Ires se risultano da elementi certi e precisi. La disposizione normativa identifica alcune situazioni in cui tali elementi si considerano in ogni caso sussistenti (caso in cui il debitore è assoggettato a procedure concorsuali; crediti di modesta entità e crediti prescritti) non essendo richiesto al contribuente fornire ulteriori dimostrazioni (circolare 26/E del 2013). Tra le situazioni in cui risultano sussistenti gli elementi certi e precisi senza ulteriori dimostrazioni, nell’ultimo periodo del comma 5 viene indicato il caso in cui vi è la cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

Tale disciplina, inizialmente applicabile solo per i soggetti con bilancio Ias è stata estesa anche ai soggetti con bilancio predisposto ai sensi dei principi contabili nazionali dall’articolo 1, comma 160, della legge 147/2013.

Per i soggetti con bilancio predisposto in base ai principi contabili nazionali, come confermato anche dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 196 del 20 aprile 2022 è necessario prendere in considerazione la disciplina prevista nel principio contabile Oic 15 paragrafo 71 e seguenti ove si elencano i casi in cui il credito deve essere cancellato dal bilancio (circolare 14/E del 2014).

In particolare nell’Oic 15 si prevede che la società cancella il credito dal bilancio quando:

• i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente);

• oppure la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

Secondo l’Oic 15, paragrafo 72, i diritti contrattuali si estinguono per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontare di disponibilità liquide e/o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.

Dall’analisi del principio contabile Oic 15, quindi, sembra emergere che la cancellazione dei crediti dal bilancio sia possibile solo in situazioni in cui i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si considerano estinti o trasferiti.

Diversamente non è espressamente prevista la possibilità di cancellare il credito dal bilancio a seguito di un mero atto di stima/previsione interna di irrecuperabilità dell’impresa. Per tali «perdite da valutazione» andrebbero espressamente dimostrati gli elementi certi e precisi per procedere alla deduzione come già affermato dall’agenzia delle Entrate nella risposta 638 del 31 dicembre 2020 in relazione alla diversa fattispecie della derecognition contemplata nel paragrafo 5.4.4 dell’Ifrs 9 (per una critica di tale impostazione, circolare Assonime n. 20 del 23 giugno 2021).

In conclusione nei casi in cui la società proceda alla cancellazione dei crediti in base ai principi contabili nazionali secondo l’articolo 101, comma 5, del Tuir si considereranno sussistenti ex lege gli elementi certi e precisi e sarà possibile procedere alla deduzione. In tali circostanze l’amministrazione finanziaria potrà esclusivamente sindacare eventuali problematiche di inerenza (da ultimo si veda l’ordinanza 2229/2022 della Cassazione che peraltro sembra tornare su un concetto di inerenza quantitativa discostandosi da quella qualitativa) e l’inosservanza delle regole contabili relative alla cancellazione dei crediti dal bilancio (circolare Assonime 18/2014).

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