Imposte

Stock option ai manager nel regime dei Paperoni

Risposta a interpello 83: l’imposta di 100mila euro si applica se l’attività è svolta oltreconfine

di Antonio Longo

I redditi da stock option dei manager «neo residenti» rientrano nella tassazione sostitutiva (più noto come regime dei «Paperoni») se connessi alle attività svolte all’estero, ma nel calcolo i giorni di trasferta si presumono relativi all’attività italiana salvo prova contraria. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella risposta a interpello 83/2022 delle Entrate.

Il caso sottoposto alle Entrate

La società istante è un istituto finanziario italiano appartenente a un gruppo internazionale. Nell’ambito di una riorganizzazione del gruppo, alcuni manager con ruoli apicali verranno assunti dalla Società italiana. Tra questi, vi sono dei soggetti che intendono avvalersi del regime fiscale speciale per i «neo residenti» ex articolo 24-bis del Tuir. I dirigenti in questione sono (e continueranno ad essere) destinatari di piani di incentivazione a medio e lungo termine che includono anche l’attribuzione di azioni del gruppo. La società datrice di lavoro pone una serie di quesiti all’agenzia delle Entrate riguardanti le modalità di applicazione del regime rispetto ai propri obblighi come sostituto di imposta, con particolare riferimento all’attività lavorativa prestata all’estero dai manager e alle remunerazioni derivanti dai piani di incentivazione.

Le caratteristiche del regime agevolato

I soggetti che scelgono di aderire al regime dei neo residenti pagano un’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100mila euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione. L’imposta si applica con riferimento a tutti i redditi esteri per cui non rileva l’ammontare e la natura degli stessi (restano escluse le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate nei primi 5 periodi d’imposta).

Nella risposta a interpello l’Agenzia ribadisce, in primo luogo, quanto già chiarito nel provvedimento dell’8 marzo 2017, vale a dire che l’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la persona fisica ha trasferito la residenza fiscale in Italia o della dichiarazione dei redditi successiva. In merito alla territorialità dei redditi di lavoro dipendente, il reddito imputabile all’attività prestata all’estero rientrerà nella tassazione forfettaria. Nella circolare 17/E/2017 era stato affrontato il tema dei redditi da assegnazioni di azioni ai dipendenti, che rilevano nel momento in cui è esercitato il relativo diritto di opzione.

Il calcolo dei giorni

In questi casi, per il beneficio derivante dalle stock option e connesso all’attività svolta nel Paese estero si applicherà esclusivamente l’imposta sostitutiva. A tal fine, occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni di svolgimento della prestazione lavorativa nel Paese estero e il numero totale dei giorni necessari ad acquisire il diritto a ricevere le azioni (si veda il commentario articolo 15 modello Ocse).

Ad esempio, se il periodo di lavoro prestato in Italia fosse dal 1° marzo al 31 maggio 2022 (92 giorni) e il «restricted period» delle stock option avesse durata triennale, il reddito soggetto a sostitutiva risulterebbe dal rapporto [(365x3)-92]/(365x3). I criteri per il calcolo dei giorni devono essere omogenei, pertanto si può tenere conto di ferie, malattie e festività, purché ciò sia rispettato sia al numeratore che al denominatore. In costanza di rapporto di lavoro italiano, secondo le Entrate, tali giornate, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorse, rilevano ai fini della quota parte di compenso riferibile alle prestazioni svolte in Italia. Per i giorni in cui il lavoratore si sposta da o verso l’Italia, la presenza fisica nel nostro Paese è sufficiente secondo l’Agenzia a rendere quel giorno lavorativo “italiano”. In relazione ai giorni trascorsi all’estero, salvo prova contraria, le Entrate presumono che i redditi conseguiti dai dipendenti si considerino prodotti in Italia e quindi assoggettati ad Irpef ordinaria.

Gli obblighi del sostituto

Quanto, infine, agli obblighi di sostituzione di imposta, l’Agenzia conferma che la società può applicare le ritenute (esclusivamente) sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, ma ciò soltanto dopo l’esercizio dell’opzione in dichiarazione. Il sostituto dovrà chiedere al lavoratore copia della dichiarazione dei redditi in cui è stata esercitata l’opzione e, per ogni anno di rinnovo, copia del modello F24 di versamento dell’imposta. Le eventuali ritenute subite dai lavoratori neo residenti nell’anno di trasferimento della residenza nel territorio dello Stato – e prima dell’esercizio dell’opzione - potranno essere recuperate mediante istanza di rimborso.

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