Controlli e liti

Rettifica alla dichiarazione dei redditi illegittima se l’importo è oggetto di giudizio

La Ctr Piemonte boccia lo storno operato da una società cui è stato negato un indennizzo inizialmente dichiarato

di Ivan Cimmarusti

Illegittima la rettifica in dichiarazione dei redditi del risarcimento danni ancora oggetto di contenzioso civile. Lo ha deciso la Commissione tributaria regionale del Piemonte con la sentenza 998/4/2021, con cui ha rigettato l’impugnazione di una società di commercio all’ingrosso di bevande alcoliche, che nel 2011 aveva subìto un furto di bottiglie di champagne per un valore di 251.535 euro.

Secondo la pronuncia, la società già nel 2011, «confidando in un pronto risarcimento, appostò tra le componenti positive di reddito l’importo allora ritenuto risarcibile». La compagnia, però, si rifiutò di versare il risarcimento e da lì nacque un contenzioso in sede civile. Mentre il processo civile era ancora in corso, la società, nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2014, ha poi esposto alla voce «oneri straordinari» una componente negativa di 98.000 euro, corrispondente allo «storno rimborso assicurativo registrato in data 31.12.2014 dal conto “crediti diversi”». Da qui, la mossa del Fisco, che ha ripreso a tassazione l’importo ritenendo che lo storno fosse arbitrario, in quanto all’epoca il giudizio civile era ancora pendente.

La prima pronuncia del giudice civile, peraltro favorevole alla società, è del 2015. Ma nel 2017 la sentenza di appello ha sovvertito l’esito. E la Cassazione, nel 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato società che aveva subìto il furto.

Su tutta questa vicenda interviene ora la Ctr Piemonte, secondo cui «lo storno effettuato nel 2014 quando ancora la questione risarcitoria era sub iudice non è giustificato da alcuna evidenza contabile né il suddetto storno può trovare per quell’anno giustificazione ex post dalla pronuncia definitiva della Cassazione intervenuta nel 2019 in quanto, con tutta evidenza le poste devono trovare riscontro nell’anno di registrazione pena il completo sovvertimento di ogni ordine contabile e fiscale».

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