Diritto

Personalità giuridica, patrimonio in immobili con relazione giurata

Il revisore deve dare atto dei dati utilizzati per la valutazione

di Gianluca Abbate

Per gli enti di nuova costituzione che intendano acquisire la personalità giuridica con l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), particolare attenzione dovrà essere posta al patrimonio minimo (30mila per le fondazioni e 15mila per le associazioni).

Un requisito questo che andrà verificato da parte del notaio rogante con determinate modalità ove l’apporto sia in denaro e in modalità differenti ove, invece, consista in beni in natura.

Nel primo caso, sarà sufficiente esibire un assegno circolare intestato al costituendo ente o una certificazione bancaria in grado di attestare la sussistenza patrimoniale, oppure, potrà procedersi con il deposito della somma sul conto corrente dedicato del notaio rogante.

D’altro canto, però, la scelta dei costituenti/fondatori potrebbe ricadere sul conferimento in natura di beni immobili o mobili. In tale ipotesi, il notaio, al fine di verificare la congruità, dovrà avvalersi della relazione giurata di stima redatta da un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. In questo caso, il soggetto incaricato dovrà dare atto dei dati utilizzati preordinati alla valutazione economica nonché la data di riferimento.

Al revisore, inoltre, sarà richiesto di specificare i metodi con cui è stata perfezionata la valutazione ai fini dell’attestazione della congruità patrimoniale dell’ente. La relazione, asseverata con giuramento, quindi, dovrà essere allegata all’atto costituivo congiuntamente allo Statuto, adeguato alle norme del Cts, per la successiva iscrizione nel Runts.

Il Codice del Terzo settore prescrive, inoltre, inderogabilmente la necessità di provvedere ad integrare il patrimonio minimo dell’ente, laddove lo stesso, nel corso dello svolgimento delle attività statutarie, dovesse diminuire di oltre un terzo.

In questo caso, infatti, sarà necessario - sia che si tratti di una associazione che di una fondazione - convocare l’organo competente affinché si deliberi in merito alla ricostituzione del patrimonio minimo.

Tuttavia tali enti avranno anche ulteriori chance in caso di mancata reintegrazione patrimoniale. Ad esempio, laddove l’ente abbia la forma giuridica di associazione riconosciuta potrà optare per continuare la propria attività come ente non riconosciuto o deliberare in ordine alla trasformazione, fusione o scioglimento dell’ente. Prospettive giuridiche queste applicabili anche alle fondazioni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©