Diritto

Codice della crisi, sì al rinvio solo delle misure più critiche

Firmato il decreto di nomina della commissione che dovrà individuare le nuove regole: fine lavori il 10 giugno. Da recepire la direttiva sull’insolvenza, procedure di ristrutturazione più efficaci

di Giovanni Negri

Poco meno di 2 mesi di tempo e 18 componenti per individuare una nuova disciplina della crisi d’impresa. Modificando , se necessario il Codice in arrivo dal 1° settembre, differendone se opportuno l’entrata in vigore di alcune misure e riscrivendone altre. È stato firmato dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia il decreto di nomina della commissione che ha come obiettivo l’individuazione di regole più adeguate al nuovo contesto economico, ovviamente del tutto imprevedibile quando, a inizio 2019 venne approvata la versione finale del Codice.

A guidare la commissione sarà una donna, la professoressa Ilaria Pagni, docente di Procedura civile a Firenze; a farne parte altri 17 nomi, con rappresentanza del Mef (il capo dell’ufficio legislativo Alfredo Storto) e del Tesoro (la dirigente del servizio Affari legali e contenzioso , Elena Comparato). Allo staff della Giustizia appartengono invece Linda Vaccarella, dell’Ufficio legislativo e Guido Romano, vicecapo di gabinetto. Rappresentata poi Banca d’Italia (dalla quale è stata espressa preoccupazione per l’afflusso possibile negli uffici giudiziaria di una quota eccessiva di procedimenti di fallimento) , con Silvia Giacomelli alla guida del servizio Struttura economica e i dottori commercialisti con Riccardo Ranalli, coordinatore della commissione che mise a punto gli indici della crisi d’impresa.

Si aggiungono poi i magistrati con l’ex Capo dell’ufficio legislativo della Giustizia Mauro Vitiello, Giuseppe Dongiacomo e Paola Vella, consiglieri in Cassazione, Alessandro Farolfi, della Sezione fallimentare di Ravenna, e l’ex presidente della Corte d’appello di Roma Luciano Panzani.

Spazio infine all’Accademia con i docenti Pasqualino Albi, Diritto del lavoro all’università di Pisa, Fabrizio Di Marzio, Diritto privato a Chieti-Pescara, Massimo Fabiani Diritto della crisi e dell’insolvenza dell’università del Molise, Giorgio Lener, Diritto privato a Roma-Tor Vergata, Lorenzo Stanghellini, Diritto commerciale a Firenze, e Marco Ventoruzzo , diritto commerciale in Bocconi a Milano.

Al ministero della Giustizia tengono però a fare sapere che il confronto con imprese e professioni e, in genere, con la pluraltà dei soggetti interesati dall’intervento sarà comunque assolutamente garantito nel corso dei lavori della commissione. Un po’ come sta avvenendo con le altre commissioni istuirte dal Ministero su penale, civile, ordeinamento giudizario e giustizia tributaria.

Spigolando nel decreto di nomina è possibile già capire quali sono le regole d’ingaggio della commissione. Detto che i lavori si dovranno concludere entro il prossimo 10 giugno, si mette in evidenza come al Codice dovranno essere apportate tutte le integrazioni necessarie per adeguarlo alla necessità di recepimento della nuova Direttiva comunitaria sull’insolvenza, la n. 2019/1023/Ue. Con particolare attenzione per le materie dei quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione , le interdizioni e «le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione».

Di più e sempre con riferimento al Codice. Dovranno essere valutate le criticità, si mette in evidenza, che potrebbero derivare dall’applicazione immediata di alcune delle misure del Codice (dove il riferimento neppure troppo velato è alle procedure di allerta), soprattutto alla luce del la natura del ciclo economico in atto. Del resto si mette nero su bianco che «merita di essere approfondita l’opportunità di modificare talune norme del Codice alla luce dell’emergenza sanitaria in atto e, comunque, di emanare ulteriori disposizioni integrative e correttive».

Ed ecco allora che i 4 obiettivi ai quali dovrà provvedere la commissione sono rappresentati :

a) dalla valutazione dell’opportunità di differire l’entrata in vigore di alcune norme del Codice (non dell’integralità quindi);

b) dalla formulazione di proposte correttive al Codice;

c)dalla formulazione di proposte di adeguamento alla Direttiva;

d) dalla formulazione di proposte di modifica, anche temporanea, del Codice in relazione all’emergenza sanitaria (misure quindi a efficacia temporale circoscritta).

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