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Bilancio, vincoli all’utilizzo delle riserve per la copertura delle perdite

Le riserve possono essere utilizzate a copertura delle perdite d’esercizio non in modo arbitrario, ma con un preciso ordine, che ne prevede l’utilizzo dalle più disponibili a quelle meno disponibili

di Andrea Vasapolli

Quando dal bilancio d’esercizio risulta una perdita, l’ultima posta che deve essere utilizzata a copertura della stessa è il capitale sociale.

Le riserve sono infatti poste a presidio del capitale sociale che quindi risulta intaccato solo dalle “perdite nette”, cioè dalle perdite che eccedono le riserve idonee a ridurle. In altre parole è necessario dapprima utilizzare la totalità delle riserve impiegabili a copertura delle perdite prima di poter assumere la delibera di riduzione del capitale per perdite.

Le riserve, tuttavia, devono essere utilizzate a copertura perdite seguendo una progressione rigida, che discende dalla natura delle stesse.

Le diverse tipologie di riserve

Le riserve, in particolare, possono essere divise in diverse tipologie, che in ordine crescente dalle meno vincolate a quelle più vincolate elenchiamo per semplicità espositiva come segue:
• riserve disponibili;
• riserve non distribuibili;
• riserve indisponibili,
• riserve indisponibili per qualsiasi uso.

Definiamo come “disponibili” quelle riserve che possono essere destinate a qualunque finalità, le principali delle quali sono la distribuzione ai soci, la copertura delle perdite, l’aumento gratuito del capitale sociale.

Sono “non distribuibili” quelle riserve disponibili solo per scopi diversi dalla distribuzione ai soci, che quindi sono utilizzabili a copertura delle perdite o ad aumento gratuito del capitale sociale.

Sono “indisponibili” quelle riserve che non possono essere utilizzate per la distribuzione ai soci o per l’aumento gratuito del capitale sociale, essendo utilizzabili solo a copertura perdite.

Sono invece “indisponibili per qualunque uso” quelle riserve che, oltre ad essere non distribuibili, non possono neanche essere utilizzate a copertura delle perdite. Ovviamente tali riserve non possono essere utilizzate per incrementare gratuitamente il capitale sociale.

Il vincolo di indistribuibilità o di indisponibilità può essere previsto solo dalla legge. Se la legge nulla dispone, le riserve sono liberamente disponibili per qualunque uso.

Sono riserve disponibili, a titolo esemplificativo, la riserva straordinaria formata con utili accantonati, gli utili portati a nuovo, i versamenti dei soci in conto capitale, a certe condizioni la riserva per sovrapprezzo emissione azioni.

Rientrano tra le riserve non distribuibili, ad esempio:
• la riserva legale,
• la riserva ex articolo 2424, co. 5, Codice civile, per deroghe ai criteri di redazione del bilancio,
• la riserva ex articolo 2426, co. 1, n. 4, per partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto contabile,
•la riserva ex articolo 2426, comma 1, n. 8-bis, per utili su cambi non realizzati.

Sempre esemplificativamente, è indisponibile la riserva indisponibile ex articolo 60, comma 7-ter, del Dl 104/2020, per ammortamenti sospesi, mentre è indisponibile per qualunque uso la riserva ex articolo 2426, comma 1, n. 11-bis, che deriva dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura di flussi finanziari attesi.

L’ordine di utilizzo delle riserve a copertura perdite

In giurisprudenza (da ultimo Cassazione n. 14210/2022) si è affermato il principio secondo il quale le riserve possono essere utilizzate a copertura delle perdite secondo un preciso ordine, che ne prevede l’utilizzo dalla meno vincolata e quindi più disponibile a quella più vincolata e quindi meno disponibile.

In altre parole le riserve devono essere impiegate a copertura delle perdite secondo un ordine sequenziale che tenga conto del grado di facilità con cui la società stessa potrebbe deliberarne la destinazione ai soci.

Dapprima devono essere utilizzate le parti di patrimonio netto non vincolate, a seguire quelle vincolate partendo da quelle con un vincolo minore per passare poi, con un ordine sequenziale, a quelle man mano gravate da vincoli crescenti.

Devono quindi dapprima essere utilizzate tutte le riserve disponibili, poi le riserve non distribuibili, poi quelle indisponibili ed infine verrà intaccato il capitale sociale. In presenza di riserve statutarie, le stesse devono essere utilizzate dopo quelle facoltative ma prima di quelle non distribuibili.

Nell’ambito di riserve aventi le stesse caratteristiche di vincolo o di assenza di vincolo, spetta all’assemblea dei soci deliberare quali di esse utilizzare.

Le riserve di rivalutazione monetaria

Una analisi particolare meritano le riserve di rivalutazione iscritte in bilancio a fronte di specifiche leggi di rivalutazione, le quali tutte richiamano le disposizioni dettate dall’articolo 13 della legge 342/2000.

Si tratta di riserve di utili liberamente distribuibili osservando le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del Codice civile (la loro distribuzione è tassata anche in capo alla società, se non affrancate) e utilizzabili a copertura perdite. In quanto rientranti tra le riserve disponibili, devono essere utilizzate a copertura perdite in via prioritaria rispetto alle riserve gravate da vincoli di indistribuibilità.

Nel caso in cui la riserva di rivalutazione venga utilizzata a copertura perdite scatta il vincolo civilistico ex articolo 13, co. 2, sopra citato.

In particolare, dopo l’utilizzo di tali riserve a copertura perdite la società non può distribuire dividendi di qualunque natura fino a quando, alternativamente: a) l’importo originario della riserva non sia stato ricostituito, ovvero b) la riserva non sia stata definitivamente ridotta con deliberazione dell’assemblea straordinaria.

Preme qui evidenziare che il secondo comma dell’articolo 13 della legge 342/2000 non dispone un vincolo di indistribuibilità delle riserve di rivalutazione, bensì un vincolo generale di indistribuibilità degli utili nel caso in cui le riserve di rivalutazione siano state utilizzate a copertura perdite, salvo l’assunzione degli ivi previsti rimedi.

In aggiunta, la norma in commento richiede l’assemblea straordinaria solo per il caso in cui debba essere deliberata la definitiva riduzione della riserva di rivalutazione utilizzata a copertura perdite, mentre nulla prevede in merito alla forma dell’assemblea chiamata a deliberare in merito all’utilizzo di detta riserva.

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