Diritto

Con lo sblocco delle procedure esecutive giudizi pendenti oltre quota 300mila

Rinviati lo scorso anno 110-120mila incanti per un valore di 6-8 miliardi. Sarebbe utile pianificare lo smaltimento scaglionato sulla base dei procedimenti

di Giovanni Esposito

Una delle dorsali del capitolo giustizia all’interno del Pnrr è l'intervento sul processo esecutivo, al fine di renderlo più celere e spedito, secondo alcune linee: semplificare l'avvio della procedura; ridurre alcuni termini processuali; delegare ai professionisti altre funzioni (come la fase distributiva); anticipare la custodia e rendere obbligatoria la liberazione; consentire la vendita diretta del bene da parte del debitore. Nell'auspicio che la vente privée non assuma i connotati dell'aggiramento al divieto per il debitore di partecipare all'asta, appare poco credibile puntare su misure (obbligatorietà della liberazione) già intraprese e poi disarmate sull'altare del diritto all'abitazione dell'esecutato.

In attesa che a fine 2024 (si veda pag. 67 del Piano) se ne stimi l'impatto, resta il silenzio sulle esecuzioni immobiliari congelate fino al prossimo 30 giugno: infatti rispetto alle 230mila aste l'anno del quinquennio 2015-19, il 2020, prima per effetto delle revoche poi della sospensione relative all'abitazione principale del debitore, è stato teatro di 117mila esperimenti di vendita, con una stima di 110-120mila incanti rinviati per un controvalore di 6-8 miliardi di euro.

IN ITALIA

A preoccupare non è la carenza di domanda (nel 2020 i depositi bancari sono aumentati di 57 miliardi di euro, parcheggiati in attesa di essere investiti nella prima passione dei risparmiatori italiani), ma l'ingolfamento del sistema con giudizi pendenti che potrebbero raggiungere e superare le 300mila procedure (180mila al 2020).

Invece di misure massive nell'una o nell'altra direzione, sarebbe auspicabile uno scaglionamento pianificato e selettivo dello sblocco in base allo stato della procedura, disinnescando, conseguentemente, anche le censure di costituzionalità sollevate dai Tribunali di Barcellona e Rovigo all'articolo 54 ter Dl 18/2020 così come novellato: invero separare le sorti della procedura tra stato di insolvenza anteriore e successivo allo stato di emergenza, aggancerebbe la sospensione all'accertamento della correlazione tra pandemia ed espropriazione.

IN MEDIA

In assenza di una strategia d'uscita dalle misure emergenziali, passante per la divisione del meritevole da chi non lo è, il legislatore levati gli occhi dalla bussola naviga a vista. Per le esecuzioni immobiliari (ugualmente per gli sfratti, il condono fiscale e tutte le altre misure di sostegno) latita la volontà di scernere l'inadempiente ai propri obblighi per incapacità di essere previdente, ovvero per visioni distorte che portano a sovrastimare le risorse o sottostimare l'onere dei rimborsi, dalla vittima di elementi congiunturali imprevedibili, destinando solo a questi ultimi interventi mirati di tutela.

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