Controlli e liti

MASSIME DI MERITO/Responsabilità solidale, revisione catastale, riscossione, newco

di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Nelle massime di merito di questa settimana il valore dei prodotti finanziari esteri scudati nel 2011, la responsabilità solidale in caso di cessione di un ramo d’azienda, la necessità di dettagliare gli interessi in caso di sospensione giudiziale, la revisione catastale fatta d’ufficio, la newco nata da una cessione di un ramo azienda, l’interesse al ricorso introduttivo al giudice tributario e l’emissione dell’autotutela sostitutiva.

Il profotto finanziaro va scudato al valore originario e non a quello svalutato

Le somme investite originariamente all'estero in un prodotto finanziario devono essere “scudate” nella misura nominale intesa come “originaria”, anziché in misura parziale pari al “valore di mercato” al momento del rientro in Italia. Quindi non rileva che tale investimento si sia svalutato nel tempo così che il contribuente sia stato portato a dichiarare una somma inferiore al momento del rimpatrio, perché bisogna far riferimento all'investimento originario (Nella fattispecie, oggetto di accertamento è un prodotto assicurativo sottoscritto nel 2007 per un valore di oltre 840mila euro, poi “rimpatriato” nel 2011 grazie al c.d. “scudo fiscale” per un importo inferiore e dichiarato in misura inferiore a causa della svalutazione dell'investimento. L'Amministrazione per l'anno accertato riprende a tassazione la differenza perché in quell'anno il valore dell'investimento era “integro” e non è stato totalmente “scudato”).

Ctp Milano, sentenza 3949/3/2017


L'estraneità nel giudizio tributario esclude la responsabilità solidale

L'Amministrazione non può opporre alla cessionaria del ramo d'azienda la sentenza a sé favorevole e passata in giudicato nella causa contro la cedente se la contribuente è rimasta estranea al giudizio. Ciò perché si applica l'articolo 1306 del Codice Civile in base al quale il debitore solidale deve essere rimasto estraneo al giudizio fra il creditore e l'altro condebitore se intende giovarsi della sentenza passata in giudicato. Pertanto è illegittima l'iscrizione a ruolo formata a titolo definitivo e scaturente dal contenzioso tra cedente ed amministrazione e notificata alla cessionaria.

Ctp Pisa, sentenza 404/2/2017


Gli interessi di sospensione della riscossione vanno motivati nel ruolo

È senza motivazione l’iscrizione a ruolo priva dei conteggi con cui sono stati determinati gli interessi (nel caso di specie, oltre 50mila euro) di sospensione della riscossione dovuti a seguito della sospensione giudiziale degli accertamenti impositivi (interessi maturati “medio tempore” derivanti dalle sospensioni giudiziali concesse rispettivamente nell’agosto 2012 e nel gennaio 2013). Questo perché l’obbligo di motivazione si estende anche agli elementi necessari che hanno determinato gli interessi pretesi dall’ente creditore, quali il tasso di interesse applicato e l’intervallo temporale, così da rendere chiaro al contribuente il calcolo tramite il quale l’Amministrazione è pervenuta a tale ammontare. E non rileva la circostanza che l’Amministrazione abbia solo successivamente, e durante il corso del giudizio, spiegato le modalità di calcolo ed accolto parzialmente le lagnanze del contribuente.

Ctp Treviso, sentenza 288/4/2017


La revisione catastale va motivata e deve contenere le microzone

L’atto di classamento di attribuzione della rendita va sempre opportunamente motivato nei casi di revisione catastale. Intanto deve contenere le “microzone omogenee” oggetto di revisione ed accertare lo scostamento tra valore medio di mercato e valore catastale (nel caso di specie, oltre il 35 per cento) in cui ricade l’immobile accertato, così come richiede la normativa sulla revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà private (articolo 1, comma 335 L. 311/2004) (Nel caso di specie, l’Agenzia del Territorio attribuisce d’ufficio la Categoria A/3, abitazione di tipo economico, con rendita di oltre 4mila euro, all’immobile avente superficie di 192 metri quadri, e situato in palazzo di pregio, oggetto di nuovo classamento catastale, immobile in origine censito al catasto come A/2, abitazione di tipo civile, con rendita di oltre duemilatrecento euro).
Poi deve indicare gli estremi della delibera del Comune che richiede all’Agenzia del Territorio la revisione degli immobili ricadenti nella “microzona” e gli estremi della Determina dell’Agenzia del Territorio che accoglie tale richiesta e decide di avviare tale revisione, estremi tutti facilmente individuabili dal contribuente. Nel caso di specie, l’11 ottobre 2010 c’è la deliberazione n. 5 dell’Assemblea Capitolina di richiedere il classamento delle unità immobiliare private site in varie microzone, tra cui la numero 20, Salario Trieste, ed il 30 novembre 2010 la Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Territorio con la quale è stata verificata l’effettiva sussistenza dei presupposti per il classamento nell’ambito delle microzone individuate.

Ctr Lazio, sentenza 2514/1/2017


Newco, via libera al conferimento d’azienda e successiva vendita delle quote

L’Amministrazione non può riqualificare l’operazione di costituzione di newco, tramite conferimento di ramo d’azienda, e successiva cessione totalitaria delle quote della stessa ad una terza società, in una cessione di ramo d’azienda e sulla scorta di ciò pretendere l’imposta di registro in misura proporzionale per una serie di motivi.
■ Dal punto di vista sostanziale, l’Amministrazione non può sindacare la volontà delle parti consistente nella libertà delle scelte aziendali e societarie, perché diverse sono le ragioni in base alle quali è preferibile optare per la cessione di quote rispetto alla cessione d’azienda (ad esempio, i profili di responsabilità differenti del cessionario di quote rispetto al cessionario d’azienda).
■ Dal punto di vista giuridico, bisogna tener conto che trattasi di due negozi distinti, disciplinati da differenti regole legali, contabili nonché fiscali come risulta dalla diversa disciplina agli stessi riservata proprio in tema di imposta di registro (alle cessioni di quote l’imposta si applica in misura fissa, mentre alla cessione d’azienda in misura proporzionale). E il legislatore ha chiaramente disposto che l’imposta di registro è “imposta d’atto”, che guarda agli effetti giuridici dello stesso e non alle sottostanti ragioni economiche.
■ Dal punto di vista dell’onere probatorio, l’operazione è legittima se l’Amministrazione non prova che l’unico scopo dell’operazione è il risparmio di imposta.

Ctr Lombardia, sentenza 2429/10/2017

L’interesse al ricorso introduttivo va valutato all’atto della proposizione

L’interesse ad impugnazione, condizione necessaria per adire il giudice tributario, va valutato caso per caso e al momento della sua proposizione, con la conseguenza che esso va dichiarato improponibile in sua mancanza. Vanno pertanto dichiarati improponibili i ricorsi introduttivi proposti contro le iscrizione a ruolo Ici scaturenti dai corrispondenti accertamenti, già oggetto di annullamento da parte del giudizio del merito anche se con giudizio pendente in Cassazione, a condizione che se l’ente locale una volta notificate le relative iscrizioni abbia provveduto autonomamente alla loro sospensione e ciò sia avvenuto antecedentemente alla produzione del ricorso.

Ctr Sardegna, sentenza 150/1/2017

Con l’autotutela “sostitutiva” via libera alla remissione dell’accertamento

L’Amministrazione può emettere un primo atto, il quale anche se pendente il giudizio può essere nel frattempo annullato ed oggetto di sostituzione (tramite emissione di “atto sostitutivo”). Questo “potere di autotutela” legittima l’Amministrazione ad annullare un atto riconosciuto come viziato e riemetterne uno “nuovo” in sostituzione del precedente, purché nei termini, e tale “potere” non può essere sindacato in sede giudiziale come atto re iterativo del precedente (Nel caso di specie, l’Amministrazione emette un primo accertamento nel dicembre 2005, impugnato dal contribuente ed annullato dal giudice di primo grado con sentenza passata in giudicato. In seguito l’Amministrazione riemette un nuovo accertamento, nel gennaio 2006, in sostituzione del precedente anch’esso impugnato. Ma tale secondo atto veniva erroneamente annullato dal giudice di primo grado siccome considerato “reiterazione” di atto già notificato).

Ctr Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, sentenza 2130/7/2017

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