Mance e altri emolumenti, perché scatta la tassazione di reddito da lavoro
L’ordinanza 26512/2021 della Cassazione: tra i redditi di lavoro gli introiti versati all’addetto subordinato da terzi
La Cassazione, con ordinanza 26512/2021, ha ritenuto tassabili le mance offerte liberamente dai clienti a un capo ricevimento di un hotel a 5 stelle.
I passaggi affrontati dalla Cassazione sono particolarmente significativi ai fini della definizione tributaria del reddito di lavoro dipendente, ancorché la fattispecie è particolarmente singolare in quanto il lavoratore ha ricevuto in albergo in un anno fiscale circa 84mila euro da parte dei clienti.
Inizialmente i giudici di legittimità ricordano che, a mente dell’articolo 51, comma 1, del Dpr 917/1986: «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro» mentre come indicato dall’articolo 49 «sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro».
Se il comma 1 dell’articolo 51 sopra riportato identifica un principio di omnicomprensività della retribuzione imponibile fiscale, il comma 2 prevede deroghe a detto principio. In particolare, alla lettera i) è precisato che non concorrono a formare i redditi di lavoro dipendente le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25% dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta.
Tale misura agevolativa di defiscalizzazione, tuttavia, è perimetrata al caso delle case da gioco e non può essere interpretata in modo estensivo per analogia. A conclusione della descrizione del quadro normativo è inoltre affermato il principio dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive così come espresso dall’articolo 12 della legge 153/1969 nel testo sostituito dall’articolo 6, comma 1, del Dlgs 314/1997.
Come già in precedenza affermato dalla Suprema corte (Cassazione 6238/2006) mentre la retribuzione è strettamente connessa, in virtù del vincolo sinallagmatico che qualifica il rapporto di lavoro subordinato, il concetto di retribuzione rilevante fiscalmente prescinde dal suddetto sinallagma e individua pertanto non solo tutto quanto può essere concettualmente inquadrato nella nozione di retribuzione, ma anche tutti quegli altri introiti del lavoratore subordinato, in denaro o natura, che si legano casualmente con il rapporto di lavoro (e cioè derivano da esso), nel senso che l’esistenza del rapporto di lavoro costituisce il necessario presupposto per la loro percezione da parte del lavoratore subordinato.
Costituisce logica conseguenza di quanto fin qui detto che l’ampiezza del concetto di derivazione adottato dal legislatore impone di inserire nella nozione di redditi di lavoro anche gli introiti corrisposti al lavoratore subordinato da soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro sempre che ricorrano i suddetti requisiti.
La Cassazione, così, definisce le mance ricevute dal capo sala di un albergo pienamente imponibili sia sotto l’aspetto fiscale sia sotto l’aspetto contributivo e accoglie il ricorso dell’agenzia delle Entrate, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Ctr Sardegna - sezione staccata di Sassari - in diversa composizione, la quale si dovrà uniformare al predetto principio di diritto «in tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51, comma 1, del Dpr 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione».
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