Adempimenti

Ecotassa auto, chi e come deve pagare (anche sulle vecchie immatricolazioni)

Oltre i 190 g/km di emissioni di anidride carbonica va pagato il tributo e aumenta il valore del fringe benefit

di Stefano Sirocchi

Ora che la carenza di controlli sul pagamento dell’ecotassa auto legata alle emissioni di Co2 è diventata pubblica, è possibile che venga avviato il recupero delle somme non versate. O che, quantomeno, chi non ha pagato a suo tempo voglia ora saperne di più o regolarizzare la sua posizione. Ecco una rassegna delle norme e delle interpretazioni si questo tributo sinora poco noto.

La platea

Limite alle emissioni di anidride carbonica di 190 g/km cruciale per la scelta delle vetture da acquistare nel 2021. Superata questa soglia, scatta il pagamento dell’ecotassa e in più, per le auto in uso promiscuo, è previsto anche un aumento del valore del fringe benefit. La disciplina è apparentemente migliorativa rispetto allo scorso anno, in cui la tassa era dovuta per le auto con emissioni superiori a 160 Co2 g/km, anche se allora la misura era relativa ai più magnanimi valori di omologazione rilevati con il ciclo di prova Nedc (New European Driving Cycle).

La nuova imposta riguarda gli acquisti e le immatricolazioni avvenute in Italia dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 2021 e relative ai veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 con un numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti il limite di 160 per il 2020 e 190 per il 2021 (comma 1042 dell’articolo 1, legge 145/2018, modificato dalla legge di bilancio 2021). Si deve trattare, dunque, di autovetture nuove aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. Sono esclusi i veicoli ad uso speciale di cui all’Allegato II, Parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/Ce (ad esempio camper, veicoli blindati, ambulanze, veicoli con accesso per sedia a rotelle, ecc.) e le ipotesi previste dagli articoli 131 e 138 del Codice della strada (Ris. agenzia delle Entrate n. 32/2019).

Invece, rientrano nel perimetro di applicazione della norma, gli acquisti in locazione finanziaria e i veicoli già immatricolati all’estero. L’agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta è dovuta anche su tutte le auto usate provenienti dall’estero (si veda l’articolo sul Sole 24 Ore e la risposta ad interpello 2021/166).

Gli acquisti pregressi

Nel caso in cui acquisto e immatricolazione siano avvenuti a cavallo del 1° marzo 2019 (ad esempio acquisto in data 28 febbraio 2019 e immatricolazione avvenuta il 5 marzo 2019) l’imposta non è dovuta. Considerato che ai fini dell’applicazione, acquisto e immatricolazione del veicolo devono avvenire entrambi nell’arco temporale che si conclude al 31 dicembre 2021, il pagamento dell’imposta non sarà dovuta sulle auto acquistate a fine anno ma immatricolate nel 2022.

Tariffe e soglie

L’imposta è graduata in base al livello di emissioni prodotte dall’auto e differisce a seconda dell’annualità. Per il 2020 gli scaglioni e le imposte erano rispettivamente: da 161 a 175 g/km, 1.100 euro; da 176 a 200 g/km, 1.600 euro; da 201 a 250 g/km, 2.000 euro; superiore a 250 g/km, 2.500 euro. Per il 2021: da 191 a 210 g/km, 1.100 euro; da 211 a 240 g/km, 1.600 euro; da 240 a 290 g/km, 2.000 euro; superiore a 290 g/km, 2.500 euro.

Fino al 31 dicembre 2020 la misurazione dei valori delle emissioni era quella relativa al ciclo di prova Nedc, mentre dal 1° gennaio 2021 si fa riferimento al ciclo di prova Wltp (Worldwide harmonized Light-Duty vehicles Test Procedure). In entrambi i casi fa fede quanto riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo. In via transitoria, tuttavia, per i veicoli acquistati entro il 2020 ma immatricolati nel primo semestre del 2021, si considera il valore di emissioni di anidride carbonica relativo al ciclo Nedc.

Modalità di pagamento

Il versamento dell’ecotassa deve essere effettuato entro il giorno di immatricolazione del veicolo dall’acquirente o da chi ne richiede l’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente. Nel caso provveda il concessionario, il relativo rimborso delle spese, in quanto sostenute in nome e per conto del cliente, è escluso da Iva ex articolo 15 del Dpr 633/72, purché le stesse siano adeguatamente documentate.

Operativamente, il pagamento avviene tramite il modello F24 riportando nella sezione contribuente i dati del soggetto che effettua il versamento, nella sezione Erario la lettera “A” e il codice tributo “3500”. Inoltre, nel campo relativo agli elementi identificativi si indica il numero di telaio del veicolo interessato e nel campo anno di riferimento, quello di immatricolazione.

Controlli, recuperi e ravvedimento

Ai fini dell’accertamento, riscossione e contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Pertanto, in attesa di conferme ufficiali, il tributo dovrebbe essere accertabile fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sarebbe stato dovuto il versamento. In base alla formulazione del citato comma 1042, il soggetto passivo è individuato esclusivamente nella persona dell’acquirente, che comunque, in caso di mancato versamento può ricorrere al ravvedimento operoso cumulando gli interessi con l’imposta e utilizzando il codice tributo “8911” per le sanzioni.

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