Controlli e liti

Aiuti di Stato 2018, come replicare alle lettere di compliance per le anomalie

Il periodo di imposta 2018 è stato il primo anno in cui le dichiarazioni dei redditi, Irap e 770 hanno incluso il prospetto «Aiuti di Stato». Le missive indicheranno le modalità per mettersi in regola

di Pasquale Murgo

L’agenzia delle Entrate accende un faro sulle anomalie degli aiuti di Stato del 2018 che hanno determinato la mancata iscrizione nel registro nazionale aiuti (Rna). Sono infatti in arrivo le lettere di compliance per i contribuenti che hanno commesso errori nella compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni dei redditi,Irap e 770 per l’anno 2018. Nelle lettere di compliance saranno riportati i dati indicati nel provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 18 ottobre 2022 n. 389471 e le modalità con cui il contribuente potrà regolarizzare le anomalie riscontrate.

Il periodo di imposta 2018 è stato il primo anno in cui le dichiarazioni dei redditi,Irap e 770 hanno incluso il prospetto “Aiuti di Stato”. Il prospetto “Aiuti di Stato” contiene le informazioni utilizzate dall’agenzia delle Entrate per registrare le misure nel Rna istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 234/2012 e regolamentato dal decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115. Sulla base di quanto indicato nell’articolo 10 del suddetto decreto ministeriale, l’agenzia delle Entrate gestisce gli aiuti fiscali “automatici” e quelli “semiautomatici” che si intendono concessi e sono registrati nel Rna nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

L’iscrizione dell’aiuto nel Rna è necessaria per garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Già l’anno scorso, con il provvedimento del 22 novembre 2021, n. 324659, l’agenzia delle Entrate aveva regolamentato le modalità per l’invio ai contribuenti delle informazioni relative alla mancata registrazione nel registro nazionale degli aiuti di Stato, per il superamento dell’importo complessivo concedibile nei tre finanziari di riferimento, degli aiuti individuali in regime de minimis indicati nella sezione “Aiuti di Stato” della dichiarazione Irap presentata per il periodo di imposta 2018 (quadro IS del Modello Irap 2019).

Con il provvedimento del 18 ottobre 2022, n. 389471 l’agenzia delle Entrate torna ad occuparsi delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2018, ma in relazione alla generale non coerenza dei dati indicati nel prospetto “Aiuti di Stato” con la relativa disciplina agevolativa. In particolare, secondo quanto indicato nel provvedimento n. 389471/2022, l’agenzia delle Entrate invierà delle lettere di compliance via posta elettronica certificata (o via posta ordinaria in caso di indirizzo Pec non attivo o non registrato nel registro pubblico) rendendo disponibile il documento nel cassetto fiscale.

Nella comunicazione verranno indicati, tra gli altri, la data degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nella dichiarazione redditi, Irap e 770 relativa al periodo di imposta 2018 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione nel Rna (registro nazionale aiuti) e nel Sian (sistema informativo agricolo nazionale) e Sipa (sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura).

Al ricevimento della comunicazione il contribuente, sempre via pec, (o via posta ordinaria) o anche attraverso gli intermediari incaricati della trasmissione della dichiarazione dei redditi, potrà:

● richiedere informazioni ovvero segnalare all’agenzia delle Entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;

● qualora la mancata iscrizione dell’aiuto sia imputabile a errori di compilazione nei campi “Codice attività Ateco”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti;

● qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto di Stato e l’aiuto in regime de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

Negli ultimi due casi saranno dovute anche le relative sanzioni con possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997.

Da segnalare, infine, che con la risoluzione 15 aprile 2021, n. 26/E, l’agenzia delle Entrate si è già espressa in merito alle modalità di regolarizzazione dell’errata indicazione nel quadro IS201 colonna 14 e 26 del prospetto “Aiuti di Stato” per l’anno 2018, della deduzioneIrap forfetaria per i lavoratori delle regioni del Sud (aiuto previsto dal previgente articolo 11, comma 1, lettera a), n. 3 del Dlgs 446/1997). In tal caso è stato previsto che l’errata indicazione nel prospetto degli Aiuti, dell’importo della deduzione o della variazione in diminuzione ai finiIrap, in luogo dell’importo dell’effettivo risparmio di imposta deve essere regolarizzato con l’invio di una dichiarazione integrativa e il pagamento della sanzione amministrativa in misura fissa prevista dall’articolo 8, comma 1 del Dlgs 471/1997 (sanzione fissa da 250 a 2.000 euro) ravvedibile ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997.

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