Contabilità

Ammortamenti in 50 anni, a rischio le Dta in bilancio

Effetti civilistici per la deduzione allungata: per imprese Ias o Oic difficile salvare le imposte differite

La recente misura di revisione del periodo di deduzione fiscale dell’ammortamento di marchi e avviamenti rivalutati o riallineati oltre ad amplificare notevolmente la tempistica di deduzione fiscale determina un effetto dirompente sui bilanci delle imprese per la tenuta delle imposte anticipate (Dta) iscritte a fronte di queste operazioni.

L’articolo 110 del Dl 104/2020 ha consentito ai soggetti Oic di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, estesa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali (comma 8-bis) con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2021. Accanto alla rivalutazione, è stato previsto il riallineamento per i soggetti che redigono i bilanci in base ai principi contabili internazionali (comma 8). Il tutto a fronte di un’aliquota del 3% che ha determinato una convenienza delle operazioni anche solo ai fini fiscali. Le imprese nei bilanci 2020 hanno effettuato i propri calcoli di convenienza, sostenuto costi di perizia e proceduto a rivalutare o riallineare le poste in questione sfruttando l’opportunità. È evidente che la misura non era stata correttamente pianificata, perché a fronte degli introiti da sostitutiva si pone un tema di copertura, per via degli ammortamenti fiscali che nel tempo riducono di gran lunga il gettito delle imprese rispetto alle entrate da sostitutiva.

Ora si corre ai ripari in maniera non condivisibile. L’articolo 160 della bozza di Ddl di bilancio prevede che nel caso di rivalutazioni di marchi o di riallineamenti di avviamenti, tutte voci che ex articolo 103 del Tuir si deducono in diciottesimi, si passi a una deduzione pari a un cinquantesimo. Esiste la possibilità di mantenere la deduzione in diciottesimi, ma si deve rientrare nella logica degli affrancamenti previsti ordinariamente dall’articolo 176 comma 2-ter, del Tuir, quindi con una sostitutiva del 12% fino a cinque milioni di euro, del 14% da cinque a dieci milioni di euro, del 16% al di sopra. Il che significa che, al netto del 3% già versato, si avrà un costo ulteriore, a seconda dei casi, del 9%, dell’11% e del 13%. Questo cambia la pianificazione fiscale dell’operazione – chiaramente in peggio – a cose fatte, anche considerando che queste modifiche sono operative già dal 2021, sempre con buona pace dello statuto del contribuente. La norma prevede anche la possibilità di revocare – ai soli fini fiscali – la rivalutazione o il riallineamento effettuati, in base a un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, con il rimborso o l’utilizzo in compensazione della sostitutiva originariamente versata.

Il dietrofront fiscale lascia perplessi perché di certo mina principi basilari di certezza e impedisce alle imprese di pianificare correttamente il proprio operato. Ma impone anche una serie di considerazioni di bilancio che non paiono ponderate. Vediamone in breve gli impatti. Una società Oic adopter ha rivalutato un marchio pagando la sostitutiva del 3% e deduce in diciottesimi. Ora la deduzione si allunga a 50 anni. La società continua ad ammortizzare civilisticamente in 5, 10 o 18 anni ed effettua una variazione in aumento perché fiscalmente è ammesso solo 1/50. Tale variazione è temporanea e potrebbe integrare le condizioni per stanziare le imposte differite attive. Tuttavia, con un orizzonte temporale a 50 anni, la ragionevole certezza richiesta dal paragrafo 41 dell’Oic 25 può essere difficile da sostenere. Consideriamo sempre un’impresa Oic tenuta a un consolidato Ias (ad esempio, una compagnia assicurativa) che abbia rivalutato il marchio nel bilancio d’esercizio. Poiché in ambito Ias tale rivalutazione non è di fatto consentita e quindi stornata, ciò comporta l’iscrizione di imposte anticipate attive a fronte dei futuri recuperi fiscali. Anche qui, sebbene in base allo Ias 12, le condizioni per mantenere l’iscrizione delle Dta sono difficili da integrare. Terzo esempio riguarda le imprese Ias che abbiano effettuato il riallineamento di poste attive (ad esempio, avviamento) e iscritto anche in questo caso Dta a fronte dei futuri recuperi fiscali. Anche in tal caso l’iscrizione delle Dta pare a rischio.

L’eventuale storno delle imposte anticipate appare un cambiamento di principio contabile richiesto da nuove disposizioni legislative e dovrebbe essere stornato a patrimonio netto (Oic 29, paragrafi 15 e 17). Stessa logica sembrerebbe indicare lo Ias 8 in ambito internazionale. Anche l’ipotesi di eventuale storno in toto dell’operazione di rivalutazione sembrerebbe doversi contabilizzare in contropartita del patrimonio netto.

Indubbiamente ciò mina la tenuta patrimoniale dei bilanci delle imprese. Unitamente al fatto che si mette anche in discussione quella certezza fiscale che gli operatori – italiani ed esteri – pretenderebbero, ciò suggerisce un veloce ripensamento della norma.

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