Imposte

Italia/Uk, ai soci della partner trasparente si applica la convenzione

Il trattamento dei dividenti erogati da una società italiana

di Raffaele Villa

Con la risposta 17 del 12 gennaio 2022 l’agenzia delle Entrate conferma l’applicabilità della Convenzione Italia/Uk ai dividendi erogati da società italiane ad una limited partnership britannica fiscalmente trasparente in Uk, partecipata da un unico limited partner, una fondazione filantropica inglese fiscalmente residente nel Regno Unito ai sensi della Convenzione, e da un general partner, una società inglese.

Più nel dettaglio, l’Agenzia chiarisce che la partnership non essendo un soggetto passivo di imposta in Uk è sprovvista del requisito della residenza richiesto dall’articolo 1 della Convenzione per invocarne l’applicabilità e ridurre la Wht del 26%. Tuttavia, conformemente ai chiarimenti offerti dal Commentario al Modello OCSE 2014 così come mutuati dal cosiddetto 1999 Partnership report dell’Ocse, l’Agenzia ritiene che la Convenzione sia invocabile dal limited partner, la fondazione, in quanto soggetto residente fiscalmente in Uk ed al quale la normativa fiscale inglese imputa i redditi della partnership ai fini dell’imposizione anche solo potenziale a prescindere dalla loro effettiva distribuzione (trasparenza fiscale).

Il ragionamento dell’Agenzia per riconoscere alla fondazione il treaty entitlement è corretto in quanto in linea con il Partnership report così come pare essere corretta l’indicazione, subordinata alla sussistenza della condizione di BO dei dividendi in capo alla fondazione, dell’aliquota della ritenuta ridotta del 15% prevista dall’articolo 10(2)(b) della Convenzione invece che del 5% di cui all’articolo 10(2)(a), per carenza del requisito del possesso di una partecipazione che garantisca almeno il 10% dei diritti di voto nella società erogante.

Per completezza, si rileva che secondo il pensiero dell’Amministrazione alla nozione di trasparenza fiscale si affianca la nozione di trasparenza economica che parimenti consentirebbe di raggiungere il risultato dell’applicabilità del Trattato Italia/Regno Unito.

In particolare, in base alla trasparenza economica la Convenzione sarebbe invocabile dal partner a condizione che lo statuto della partnership preveda almeno annualmente l’automatica distribuzione dei proventi al partner e che gli stessi siano sottoposti ad imposizione in capo a quest’ultimo dal proprio paese di residenza (trasparenza economica).

I precedenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria sull’applicazione dei trattati «in trasparenza» sono i seguenti: circolare 306/1996 (società di persone); risoluzione 17/E del 2006 (Ccf irlandese); risoluzione 167/E del 2008 (Fcp lussemburghese); circolare 6/E del 2016 (limited partnership utilizzate nel private equity); risposta 156 del 2020 (Acs inglese); risposta 258 del 2021 (Fcp svizzero).

Si segnala, inoltre, che, successivamente alla pubblicazione della risposta 17, l’Agenzia ha pubblicato anche le risposte 19 e 24 riguardanti casi analoghi di treaty entitlement degli investitori istituzionali di organismi di investimento collettivo del risparmio fiscalmente trasparenti. Nella risposta 19 il veicolo trasparente è un Acs (Authorised contractual scheme) inglese e gli investitori istituzionali sono residenti ai fini fiscali in Uk; anche qui viene concessa l’applicazione della ritenuta ridotta sui dividendi in uscita dall’Italia del 15% ai sensi dell’articolo 10(2)(b) della Convenzione in quanto ritenuti integrati i requisiti della trasparenza fiscale e del BO ma non del possesso di una partecipazione con almeno il 10% di diritti di voto. Nella risposta 24 il veicolo trasparente che investe in strumenti finanziari italiani è istituito in Lussemburgo sotto forma di Fcp lussemburghese a comparti multipli, partecipato da investitori istituzionali residenti in Uk ed in Irlanda (ed in altri Stati) ai quali i proventi dell’Fcp sono imputati in detti paesi ai fini dell’imposizione; anche in questo caso l’invocabilità dei Trattati tra l’Italia e, rispettivamente, Uk ed Irlanda è concessa sulla base dell’integrazione dei requisiti della trasparenza fiscale.

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