Controlli e liti

Sì al leveraged buy out anche senza modifiche all’assetto di controllo

di Gian Marco Committeri

Non serve che per effetto delle operazioni di acquisizione con indebitamento si giunga ad un diverso assetto di controllo della società target. Questo, in sintesi, il principio stabilito dalla Cassazione con la sentenza 868/2019 depositata il 16 gennaio scorso ( clicca qui per consultarla ).

Nel caso esaminato una società veicolo (cui partecipava anche un socio che deteneva già il 50% del capitale della società target) acquistava con indebitamento il 100% del capitale della società obiettivo procedendo poi, come di prassi in queste operazioni, alla fusione con la società acquistata. La contestazione mossa dalla agenzia delle Entrate verteva sulla presunta indeducibilità degli interessi passivi e degli oneri connessi al finanziamento contratto per l’acquisizione. A sostegno di tale posizione, la parte pubblica assumeva che il passaggio di proprietà del residuo 50% del capitale (essendo per il 50% già nella titolarità di un socio che rimaneva in tale posizione anche al termine dell’operazione) poteva avvenire mediante una semplice compravendita di partecipazioni tra i nuovi soci intenzionati a subentrare e i vecchi soci desiderosi di vendere. Si tratta, a ben vedere, di una tesi che non tiene in debito conto la necessità di garantire sempre al contribuente la libertà di scelta tra diverse operazioni, anche aventi un diverso trattamento fiscale, quando queste presentano una valida ragione extrafiscale non marginale. Ora, essendo pacificamente avvenuto il passaggio di proprietà di una quota di partecipazione del capitale della società target, appare innegabile l’esistenza di una ragione extrafiscale che sorregge l’operazione di merger leveraged buy out (Mlbo), risultando il relativo trattamento fiscale degli oneri connessi una conseguenza naturale e non certo la causa principale dell’operazione.

L’agenzia delle Entrate aveva emanato un importante documento di prassi (circolare 6/E/2016) con cui aveva dimostrato di aver compreso correttamente la natura e la finalità delle operazioni di Mlbo invitando gli uffici a riconsiderare le contestazioni mosse ed eventualmente abbandonare i contenziosi in essere. Tuttavia, per comprensibili ragioni di cautela, la menzionata circolare aveva comunque fatto salva la possibilità di mantenere le posizioni assunte nei casi in cui «si riscontrino altri specifici profili di artificiosità dell’operazione, così come posta in essere nel caso concreto, come nel caso in cui all’effettuazione dell’operazione di Lbo abbiano concorso i medesimi soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano la società target».

Nella prassi la posizione dell’agenzia delle Entrate era nel senso di ritenere il «change of control» post operazione quale elemento necessario (ma non sempre sufficiente) ai fini della qualificazione della stessa come abusiva o meno. Per questo è auspicabile che la sentenza in commento, che chiarisce – implicitamente - come il cambio del controllo non assuma rilevanza decisiva ai fini della verifica della sussistenza di valide ragioni extra fiscali non marginali (tali essendo, evidentemente, anche quelle che conducono ad un passaggio di proprietà di un pacchetto azionario non di controllo), possa contribuire al raggiungimento di un assetto definitivo della tematica affinché gli operatori del settore, nazionali ed internazionali, possano pianificare le operazioni di Mlbo senza temere possibili contestazioni circa la deducibilità degli interessi relativi all’acquisition financing. Merita segnalare, infine, come la sentenza della Cassazione abbia confermato l’orientamento espresso nell’ordinanza 19430/2018, secondo cui ai fini della determinazione del reddito d’impresa gli interessi passivi sfuggono al sindacato di inerenza.

Cassazione, sentenza 868/2019

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