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Onlus, la variabile fiscale entra nella scelta sull’iscrizione al Runts

Le attività di interesse generale degli Ets non dovranno infatti essere più necessariamente rivolte a soggetti svantaggiati, potendo gli stessi ampliare la platea dei beneficiari

Per le Onlus al via le iscrizioni nel Registro del Terzo settore (Runts). L’agenzia delle Entrate ha reso noto l’elenco degli oltre 21mila enti che risultano iscritti nell’Anagrafe alla data del 22 novembre 2021 e che, a partire dal 28 marzo, possono procedere all’ingresso nel Runts (si veda il precedente articolo «Si apre per le Onlus l’iscrizione al Registro unico del Terzo settore»). Quanto previsto dall’Amministrazione finanziaria non costituisce altro che l’attuazione della normativa del Terzo settore. Con decreto direttoriale 561/2021, il ministero del lavoro e politiche sociali ha, infatti, fissato le tempistiche di accesso al Runts, mentre le modalità operative di ingresso sono delineate nel Dm 106/2020 e variano a seconda della qualifica degli enti. Alle organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) spetta infatti un accesso automatico nel Registro unico, mediante la trasmigrazione dai previgenti registri di settore.

Discorso diverso, invece, per le Onlus. Queste ultime hanno a disposizione più tempo per valutare quando e in che veste accedere al Registro unico. Ciò in quanto, come chiarito anche dall’Agenzia, il Runts e l’Anagrafe delle Onlus continueranno a coesistere ancora in questa fase transitoria e sino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo al vaglio Ue. Vale a dire fino al momento in cui, con l’approvazione dei nuovi regimi fiscali del Codice del Terzo settore da parte della Commissione Ue, non verrà meno quello previsto dal Dlgs n. 460/1997 (articolo 101, comma 10, del Dlgs 117/2017 o Cts). Resta, in ogni caso, fermo che le procedure di iscrizione nell’Anagrafe tributaria (al pari dei Registri nazionale e regionali Odv/Aps) sono cessate lo scorso 22 novembre e che la stessa risulti “in piedi” solo per le Onlus già iscritte e per quegli enti con procedure di iscrizione/cancellazione pendenti in quella data.

La scelta di accedere subito al Runts (e, di conseguenza, cancellarsi dall’Anagrafe) presuppone, senza dubbio, valutazioni anche fiscali da parte degli enti. Specie tenuto conto che la qualifica di Onlus è legata alla fruizione dello specifico regime agevolato di cui al citato Dlgs 460/97.

Basti pensare, ad esempio, a quegli enti di matrice erogativa e che non svolgono alcuna attività di tipo commerciale. In tale ipotesi – ferma l’assenza dell’obbligo di devolvere il patrimonio – una volta ente del Terzo settore (Ets), questi applicheranno le disposizioni ordinarie del Tuir (in attesa dei regimi del Cts), potendo però beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal Codice in materia di erogazioni liberali ed imposte indirette (articoli 82- 83). La veste di Ets permetterà di smarcare anche alcuni dei vincoli “stringenti” previsti dalla normativa Onlus. Le attività di interesse generale degli Ets non dovranno infatti essere più necessariamente rivolte a soggetti svantaggiati, potendo gli stessi ampliare la platea dei beneficiari. A livello operativo, una volta scelta la sezione del Runts in cui collocarsi e adeguato lo Statuto al Cts (nonché registrato all’agenzia delle Entrate), gli enti potranno accedere nel Registro unico e presentare istanza di iscrizione nell’apposita piattaforma.

Per le Onlus che invece decideranno di mantenere tale veste fino all’autorizzazione Ue, vi sarà tempo fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello del vaglio per adeguare gli statuti alle disposizioni del Cts. A livello operativo, occorrerà adeguare lo Statuto al Cts sin da subito, prevedendo tuttavia una clausola transitoria che rinvii l’efficacia delle modifiche all’abrogazione del relativo regime di favore. Tali enti, nella sostanza, continueranno a rapportarsi con l’Anagrafe delle Onlus “fino alla fine”, ovvero sino al vaglio Ue sui nuovi regimi fiscali introdotti dal Cts.

Caso singolare riguarda, poi, le Onlus dotate anche della qualifica di Odv e Aps in forza dell’iscrizione nei precedenti registri di settore. In quest’ipotesi, non sarà necessario presentare istanza di iscrizione nel Runts, posto che – come confermato anche dall’Agenzia – si tratta di enti già coinvolti nella trasmigrazione e per i quali l’ingresso nel Registro unico segue unicamente questa modalità.