Controlli e liti

Rivalutazione e conferimento, le mosse per evitare l’abuso del diritto

Il rischio contestazioni può essere mitigato se la conferitaria è già dotata di cospicue riserve di utili. Inoltre un lasso temporale significativo può rendere manifesta la mancata volontà elusiva

di William Criminisi

La risposta a interpello 256/2022 offre tra le righe uno spunto per approfondire talune questioni, allo stato ancora poco indagate, in tema abuso del diritto in relazione a conferimenti di partecipazione (eseguiti, nel caso di specie, nell'ambito di una riorganizzazione di gruppo) oggetto di precedente rivalutazione da parte di soci persone fisiche non imprenditori.

La fattispecie affrontata, nello specifico, interessava una società di capitali (Alfa) partecipata da quattro soci persone fisiche in misura non paritetica (di cui i due di maggioranza avevano rivalutato nel 2006 il costo fiscale delle relative partecipazioni ai sensi dell'articolo 2 del Dl 282/2002), della quale si intendevano suddividere le attività da essa svolte – holding operativa, gestione immobiliare e attività finanziaria – tra la medesima Alfa e altre due distinte società da costituire.Veniva allora sottoposto al sindacato antiabuso dell'Agenzia delle Entrate un progetto di razionalizzazione della struttura del gruppo, articolato in una scissione parziale proporzionale di Alfa a favore di due società “sorelle” neocostituite (Gamma e Delta), seguita dal conferimento congiunto da parte dei soci di Alfa (in regime di realizzo controllato ex articolo 177, comma 2, Tuir) di una partecipazione complessiva del 52% del capitale della medesima scindenda a favore della neocostituita beneficiaria Gamma, deputata così a divenire la neo holding di gruppo posta ad un livello superiore rispetto a Delta e Alfa (ove quest'ultima continuava ad essere partecipata direttamente dai soci originari per il restante 48%).

Un profilo della risposta meritevole di attenzione, concerne il sindacato sul conferimento dei soci della scindenda (Alfa) in regime di neutralità indotta, rispetto al quale, l'Agenzia, pur non ravvisando profili di abusività, ha ritenuto comunque opportuno richiamare la precisazione resa dal contribuente, secondo cui la riserva da conferimento iscritta dalla conferitaria (Gamma) nel proprio patrimonio in dipendenza del conferimento, non sarebbe stato oggetto di distribuzione ai soci persone fisiche. L'inclusione di tale monito parrebbe essere volta a subordinare il parere positivo dell'Agenzia alla circostanza che i soci conferenti, che abbiano rivalutato (sebbene diversi anni addietro) il costo fiscale delle partecipazioni poi conferite, non “monetizzino” – a fronte del versamento dell'imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione – la riserva da conferimento iscritta dalla conferitaria, aggirando il più oneroso regime applicabile alle distribuzioni di utili (assoggettamento a ritenuta a titolo d'imposta del 26%).

Al di là della soluzione adottata in riferimento alla riorganizzazione del gruppo oggetto della risposta, l'Ufficio potrebbe in generale ravvisare una fattispecie abusiva nella sequenza negoziale articolata nella rivalutazione di partecipazioni (quand'anche risalente nel tempo), nel conferimento della partecipazione rivalutata in un veicolo societario e nella successiva distribuzione ai soci della riserva da conferimento iscritta nel patrimonio della conferitaria e, in ragione di ciò, riqualificare la restituzione di riserve di capitali non imponibili in distribuzione di utili tassati al 26% in capo alle persone fisiche (si veda, in termini, Ctr Lombardia, sentenza 2267/2017).

In tale fattispecie, la conferitaria attingerebbe alla liquidità necessaria per la distribuzione della riserva da conferimento vuoi mediante la contrazione di un finanziamento, vuoi mediante l'incasso di un dividendo distribuito dalla società operativa conferita nel corso del medesimo esercizio (tale dividendo, peraltro, non farebbe scattare la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir in capo alla società conferitaria in quanto confluirebbe nell'utile di esercizio ancora in corso di formazione alla data di distribuzione della riserva da conferimento).

Tale rischio di contestazione, di contro, appare mitigato laddove la società conferitaria sia già dotata di cospicue riserve di utili (ad esempio perché ereditate da una scissa come nell'interpello o semplicemente perché società preesistente) in quanto, operando in tal caso la presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili, non potrebbe ravvisarsi il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito fino a concorrenza delle stesse riserve di utili da assoggettarsi ad imposizione ordinaria del 26%, nonché fino a concorrenza del costo fiscale originario (ovverosia ante rivalutazione) della partecipazione conferita.

Ancora, occorre considerare il timing della sequenza degli atti posti in essere: laddove, infatti, tra la rivalutazione del costo fiscale della partecipazione e il suo successivo conferimento intervenga un lasso temporale significativo tale da rendere manifesta la mancata preordinazione di tali operazioni a eludere il regime dell'imponibilità dei dividendi in capo ai soggetti privati non imprenditori, resterebbe ferma la possibilità di dimostrare la sussistenza di valide ragioni extrafiscali non marginali a supporto del progetto intrapreso.

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