Controlli e liti

Rendita catastale rettificata con effetti dalla notifica

Per la Ctr Lombardia 577/3/2022 la rettifica non ha efficacia retroattivamente ai fini Imu

di Luigi Lovecchio

Le rendite catastali attribuite in rettifica a un errato classamento del contribuente hanno effetto, ai fini Imu, solo a decorrere dalla notifica delle stesse e non per gli anni antecedenti. L’affermazione è contenuta nella sentenza n. 577/3/2022 della Ctr Lombardia (presidente Rollero, relatore Chiametti).
La vicenda
Il caso riguardava un immobile originariamente accatastato in C/4 – categoria solitamente riservata ad attività di interesse culturale o senza scopo di lucro, come teatri o cinematografi – che il Comune riteneva invece dovesse essere accatastato nella categoria D/6, dedicata alle attività sportive svolte con fine di lucro.
Allo scopo, il Comune notificava alla parte un invito a provvedere alla regolarizzazione catastale, in base all’articolo 1, commi 336 e seguenti, della legge 311/2004. Il contribuente provvedeva a modificare solo l’entità della rendita, senza tuttavia variare la categoria. Il Comune quindi trasmetteva alle Entrate una relazione dalla quale emergeva la fondatezza della richiesta di migrazione nella categoria D/6. L’Agenzia, in adesione alla tesi comunale, procedeva, nel corso del 2015, a notificare l’attribuzione d’imperio della categoria D, che il contribuente a sua volta impugnava. Il classamento delle Entrate veniva alla fine confermato dai giudici tributari.
A seguito della definitività della rendita attribuita, il Comune emanava pertanto un avviso di accertamento dell’Imu non pagata a partire dall’anno 2012, poiché le rendite assegnate in esito alla procedura attivata dall’ente hanno effetto retroattivo (comma 337).
Il contribuente si opponeva all’accertamento, eccependo la non retroattività della rendita che avrebbe invece dovuto applicarsi solo a decorrere dalla sua notifica. La Ctr ha accolto le tesi del contribuente, asserendo che il nuovo classamento non poteva avere effetti retroattivi, nonostante l’espressa previsione di legge.
La procedura
La speciale procedura della legge n. 311/2004, infatti, consente ai Comuni di ottenere d’imperio la variazione della rendita catastale nei casi in cui ritengano che quella messa in atti dalla parte non sia conforme alla effettiva situazione immobiliare. In tale ipotesi, il Comune deve indicare con precisione nello stesso invito notificato al contribuente la data a partire dalla quale è stata riscontrata l’irregolarità dell’accatastamento. Laddove, al termine del contraddittorio con l’interessato, la rendita pretesa dal Comune si renda definitiva, la stessa si applica a decorrere dalla data indicata dall’ente.
È dunque possibile che – nel caso in questione – il Comune non abbia precisato nessuna data nella comunicazione trasmessa al titolare dell’immobile. Ove così fosse, la conclusione della Ctr risulterebbe condivisibile, poiché, avendo avviato il procedimento di rettifica della rendita nel corso del 2015, la nuova tariffa d’estimo attribuita dalle Entrate non potrebbe che avere efficacia a partire da quest’ultimo anno.

L’Iter
La legge n. 311/2004 consente ai Comuni di ottenere d’imperio la variazione della rendita catastale nei casi in cui ritenga che quella messa in atti dalla parte non sia conforme alla effettiva situazione immobiliare. In questo caso l’ente è tenuto a indicare con precisione nell’invito notificato al contribuente la data a partire dalla quale è stata riscontrata l’irregolarità dell’accatastamento, a decorrere dalla quale si applica la rendita definitiva

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