Professione

Tirocini professionali con effetti uguali anche se svolti in altri Stati Ue

Formazione all’estero valida per accedere alle professioni regolamentate

di Marina Castellaneta

Tirocini professionali con effetti uguali per tutti per l’accesso alle professioni regolamentate, senza più distinzione tra cittadini italiani e di altri Stati Ue.

Con la legge europea 2019-2020, l’Italia ha messo mano alle disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali contenute nel Dlgs 206/2007, che ha recepito la direttiva 2005/36, modificata dalla 2013/55 (recepita con Dlgs 15/2016) e rimosso gli ostacoli al riconoscimento dei tirocini, se necessari per l’accesso a una professione regolamentata, eliminando una discriminazione sulla base della nazionalità.

Grazie alla nuova legge europea è modificato il quadro sul riconoscimento delle qualifiche professionali e ampliato l’ambito di applicazione del Dlgs 206/2007, dando il via libera al riconoscimento delle qualifiche professionali anche quando il tirocinio professionale è svolto al di fuori del territorio nazionale da cittadini di altri Stati membri.

Con la direttiva 2013/55 era stato previsto che, per rimuovere gli ostacoli all’accesso alle professioni regolamentate, considerate quelle il cui accesso è subordinato al possesso di una specifica qualifica professionale o all’accertamento di specifiche professionalità, gli Stati avrebbero dovuto riconoscere i tirocini effettuati in altri Stati membri, se conformi alle linee guida sull’organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali pubblicate da ogni Stato membro (articolo 17 bis, Dlgs n. 206).

L’Italia aveva recepito la direttiva, ma aveva introdotto una modifica perché aveva limitato l’applicazione, nel caso di tirocini, solo ai cittadini italiani impegnati in quest’attività in altri Stati Ue.

Era arrivata la reazione della Commissione europea che aveva aperto una procedura d’infrazione (2018/2295). Di qui la corsa a un aggiustamento che ha portato a introdurre l’articolo 5 della legge europea con il quale è modificato l’articolo 2, comma 1-bis del Dlgs 206/2007.

L’Italia così permette il riconoscimento del quadro sulle qualifiche professionali nei casi in cui sia necessario un tirocinio per accedere a una professione regolamentata, anche quando svolto in un altro Stato membro da cittadini di altri Stati Ue dell’Unione.

Rimossa così una discriminazione sulla base della nazionalità per tutte le professioni regolamentate (resta, però, un inciso “ove compatibili” non presente nella direttiva) che, in base al Dlgs 206/2007, sono quelle il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizioni in ordini, collegi, albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici.

Di conseguenza, l’autorità competente chiamata a esaminare una richiesta di autorizzazione all’esercizio di una professione regolamentata, dovrà riconoscere i tirocini professionali svolti nello spazio Ue senza limiti soggettivi nel caso di cittadini di Stati membri.

Un cambiamento che agevolerà l’accesso alle professioni regolamentate che, in diversi casi, è subordinato al compimento di un tirocinio professionale.

Per il riconoscimento delle qualifiche in regime di stabilimento, la legge europea modifica l’articolo 8 bis del Dlgs 206 per limitare la discrezionalità delle autorità competenti italiane che potranno verificare nello Stato di origine le informazioni fornite dal richiedente solo in presenza di un “dubbio fondato”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©