I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 13 al 21 gennaio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Legge europea/Bilancio

Legge 23 dicembre 2021, n. 238, GU 17 gennaio 2022, n. 12

Legge europea 2019-2020: novità in tema di bilanci, Iva e sanzioni

La Legge europea 2019-2020 contiene «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea». Fra le novità segnaliamo le seguenti.

1) Bilancio individuale (articolo 24): a) al comma 6, dell'articolo 2423-ter, Codice civile è stato aggiunto un nuovo periodo al fine di prevedere che, fermo restando il divieto generalizzato di compensazione di partite, nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, nella nota integrativa vanno indicati gli importi lordi oggetto di compensazione. La disposizione in oggetto interessa anche i bilanci in forma abbreviata e quelli delle micro imprese; b) agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni in tema di bilancio delle micro-imprese (articolo 2435-ter, Codice civile), come pure non si applica né la deroga che consente alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale (articolo 2435-bis, comma 7, Codice civile) né la facoltà (articolo 2435-bis, comma 2, Codice civile) di ricomprendere la voce D (Ratei e risconti) dell'attivo nella voce CII (Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) e la voce E (Ratei e risconti) del passivo nella voce D (Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo).

2) Bilancio consolidato (articolo 24): sono apportate modifiche agli articoli 26, 27 e 39, Dlgs 127/1991, stabilendo quanto segue: a) con riguardo alle imprese controllate, al fine di individuare le imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato, è previsto che la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata sia ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata o detenute da terzi per conto di tali imprese; b) le imprese controllate sono oggetto di consolidamento a prescindere dal luogo in cui sono costituite; c) circa le ipotesi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, è specificato che i limiti numerici da considerare in termini degli attivi degli stati patrimoniali, del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e dei dipendenti occupati ai fini dell'esenzione dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, sono da considerarsi su base consolidata. La verifica del superamento dei limiti numerici può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici sono maggiorati del 20%; c) quanto alla nota integrativa, si dispone che l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate, tra l'altro deve indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse, quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale.

3) Società di persone partecipate da società di capitali (articolo 24): viene esteso l'obbligo per le società in nome collettivo o in accomandita semplice di redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni, nonché di redigere e pubblicare il bilancio consolidato (in precedenza l'obbligo era previsto qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili fossero società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata) alle ipotesi in cui i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Ue oppure società soggette al diritto di un altro Stato ma assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea. Le disposizioni normative introdotte decorrono per la prima volta dal bilancio dell'impresa e dal bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

4) Redazione delle relazioni finanziarie annuali (articolo 25): viene stabilito, modificando l'articolo 154-ter, Dlgs 58/1998, che: a) gli amministratori curano l'applicazione delle disposizioni del Regolamento delegato 2018/815/Ue (secondo il quale le società quotate europee devono redigere le relazioni finanziarie annuali mediante lo European Single Electronic Format ESEF, ossia mediante il linguaggio informatico XHTML) alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati, aventi l'Italia come Stato membro d'origine, pubblicano; b) il revisore legale o la società di revisione legale, nella relazione di revisione, esprimono un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del Regolamento delegato, sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, Dlgs 39/2010; c) spetta alla Consob emanare le eventuali disposizioni di attuazione con proprio regolamento.

5) Iva – Call-off stock (articolo 21): la disposizione introduce intende recepire le disposizioni unionali (Direttiva Ue 2018/1910) in materia. Viene introdotto, tra l'altro, l'articolo 38.1 nel Dl 331/1993 per disciplinare gli acquisti in regime di call-off stock. Invero, il recepimento è già intervenuto con il Dlgs 192/2021 che, a tal fine, ha introdotto, tra gli altri, l'articolo 38-ter nel Dl 331/1993.

6) Iva – Operazioni a catena (articolo 21): si tratta di forniture successive (due o più) degli stessi beni, oggetto di un singolo trasporto comunitario tra due Stati membri Ue, al fine di individuare il momento di applicazione dell'Iva. Anche questa disposizione è stata già recepita con il Dlgs 192/2021.

7) Sanzioni – Merce contraffatta (articolo 22): viene introdotto nell'ordinamento sanzionatorio una nuova fattispecie di illecito amministrativo, applicabile in caso di introduzione di beni contraffatti nello spazio doganale europeo. In particolare, è punito l'acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato modiche quantità di beni contraffatti di provenienza extra-Ue. Inoltre, è prevista la responsabilità del vettore per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l'acquirente non vi provveda.

Iva/Operazioni esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 gennaio 2022, n. 25

Corsi di formazione a distanza: regime di esenzione

Sono esenti da Iva, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 20, Dpr 633/1972, anche i corsi di formazione fruiti tramite una piattaforma con modalità a distanza. La modalità di fruizione a distanza non muta la natura delle operazioni svolte che rimangono, pertanto, delle prestazioni di insegnamento. Infatti, tale modalità non assume rilevanza ai fini dell'esenzione Iva poiché la fruizione del corso avviene in modalità sincrona, con possibilità di interazione in tempo reale tra docente e studente (la presenza umana esclude che si tratti di attività rientranti nel commercio elettronico). La sede operativa da cui sono rese le prestazioni didattiche è localizzata nella Regione che ha proceduto a fornire l'accreditamento dei corsi alla società richiedente e appare, pertanto, rispettato, ai fini dell'applicazione del regime di esenzione Iva, il collegamento tra l'erogazione delle attività di formazione e la Regione che ha rilasciato l'accreditamento per l'attività formativa.In questo modo si risolve il problema sollevato dalla prassi, che aveva escluso l'esenzione in parola per le attività di formazione svolte al di fuori dell'ambito regionale (Risposta Interpello 4 febbraio 2021, n. 85).

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 gennaio 2022, n. 34

Cessioni di test diagnostici in vitro non finalizzati al contrasto del Covid-19: aliquota applicabile

L'articolo 124, Dl 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha introdotto una disciplina Iva agevolata per l'acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Considerata la formulazione della norma e l'eccezionalità della stessa, l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 124 ha natura tassativa e non esemplificativa. Solo i beni ivi indicati potevano essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione da Iva (ma con diritto alla detrazione) e con applicazione dell'aliquota Iva del 5% (Tabella A, Parte II-bis, numero 1-ter) a decorrere dal 1° gennaio 2021. In quanto non espressamente indicati nel descritto elenco poiché non finalizzati al contrasto del Covid-19, non sono agevolabili i test diagnostici in vitro che effettuano controlli a campione relativi all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Pertanto, per le relative cessioni dev'essere applicata l'aliquota Iva al 22%.

Irpef/Reddito di cittadinanza

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 gennaio 2022, n. 31

Reddito di cittadinanza: rilevanza ai fini del gratuito patrocinio

Riguardo al quesito posto dall'istante in merito alla misura con cui il reddito di cittadinanza riconosciuto al nucleo familiare rilevi nella determinazione del proprio reddito personale, al fine di verificare l'ammissibilità al gratuito patrocinio nel giudizio di separazione dal proprio coniuge, viene precisato che: 1) da quanto emerge dall'istanza, il predetto coniuge è il soggetto richiedente il reddito di cittadinanza (Rdc) che è anche l'intestatario della Carta Rdc mediante la quale è erogato il beneficio economico (ai sensi dell'articolo 5, comma 6, Dl 4/2019); 2) nel caso rappresentato, il reddito di cittadinanza è stato riconosciuto in favore del nucleo familiare di cui fa parte anche l'istante che dichiara di beneficiare del predetto reddito attraverso la Carta Rdc intestata al coniuge; 3) pertanto, ai fini dell'ammissione al patrocinio gratuito, nella determinazione del reddito personale andrebbe considerato anche il predetto reddito per la quota del 50%, nel presupposto che nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri componenti maggiorenni. Quanto affermato discende dalla normativa, secondo cui – per poter accedere al gratuito patrocinio – si tiene conto anche dei redditi per legge esenti da Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva (articolo 76, Dpr 115/2002).

Ritenute/Operazioni a premio

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 13 gennaio 2022, n. 21

Applicazione della ritenuta alla fonte sulle operazioni a premio

Vengono forniti chiarimenti in merito all'applicazione della ritenuta sulle operazioni a premio. L'istante – che è promotore di un'operazione a premi avente quali destinatari soggetti titolari di partita Iva – intende sapere se deve operare la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sui premi corrisposti (articolo 30, comma 1, Dpr 600/1973). Come già chiarito con la Rm 31 marzo 2008, n. 119/E, l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, già prevista per i concorsi a premio, è stata estesa anche alle operazioni a premio, a condizione che detti premi siano riconducili ad una delle categorie elencate dall'articolo 6 del Tuir. Poiché, nel caso di specie, i premi erogati rientrano nelle categorie reddituali del reddito d'impresa o del reddito di lavoro autonomo, risulta applicabile la ritenuta con l'aliquota del 25%, con facoltà di rivalsa dell'istante.Infine, viene evidenziato che, poiché il sostituto d'imposta ha facoltà di rivalsa, lo stesso può decidere se addebitare la ritenuta o sopportarne il costo; in quest'ultimo caso trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 99, comma 1, del Tuir, per il quale «le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione», con effetti sia a fini Ires sia ai fini Irap.

Registro/Misura

Risoluzione agenzia delle Entrate 18 gennaio 2022, n. 3/E

Risoluzione consensuale del contratto di vendita: applicazione dell'imposta proporzionale

Le parti di un precedente contratto di compravendita immobiliare decidono, in virtù dell'autonomia negoziale dei privati, di sciogliere consensualmente l'accordo. Al contratto del mutuo dissenso (o mutuo consenso), dev'essere applicata l'imposta di registro in misura proporzionale. Con il mutuo dissenso le parti volontariamente concludono un nuovo contratto di natura solutoria e liberatoria, con contenuto uguale e contrario a quello del contratto originario, come indicato anche nella sentenza della Corte di Cassazione 17503/2005. L'agenzia precisa che la risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso o stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale (articolo 28, comma 2, Dpr 131/1986). In ogni altro caso l'imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell'imposta proporzionale, l'eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse. Ai fini fiscali, occorre quindi distinguere l'ipotesi di clausola risolutiva espressa, più o meno contestuale al contratto originario, dall'ipotesi in cui le parti, mediante autonoma espressione negoziale, optino per la risoluzione del medesimo contratto originario. Pertanto, secondo l'agenzia, la retrocessione della proprietà del bene oggetto di un precedente atto di compravendita quale prestazione patrimoniale del contratto di mutuo consenso sconta l'imposta di registro in misura proporzionale prevista per i trasferimenti immobiliari, rientrando nell'ambito applicativo del comma 2 dell'articolo 28, Dpr 131/1986, secondo il quale, se la risoluzione dell'originario contratto è realizzata mediante apposito negozio, è prevista la tassazione in misura proporzionale. Tale conclusione è, peraltro, supportata anche dalle pronunce della Corte di Cassazione (sentenze nn. 5745/2018 e 24506/2018) che, per la tassazione della risoluzione, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa o proporzionale, ritengono rilevante la presenza o meno della clausola risolutiva espressa nell'accordo originario. Secondo la Suprema Corte, infatti, «l'imposta si applica in misura fissa avendo il legislatore ritenuto eccessivo colpire la manifestazione di capacità contributiva espressa dal negozio risolutorio con una nuova imposta proporzionale in aggiunta a quella già applicata al contratto base», ritenendo al contrario che «il mutuo dissenso dev'essere assoggettato, ai sensi del secondo comma di questo articolo, all'imposta stabilita per il contratto base e dunque, trattandosi di mutuo dissenso relativo a vendita immobiliare, ad imposta con aliquota proporzionale» (Corte di Cassazione 24506/2018). Nel caso in esame in assenza di clausola risolutiva e avendo le parti, mediante autonoma espressione negoziale, optato per la risoluzione del medesimo contratto originario si deve applicare l'imposta di registro in misura proporzionale.

Dazi/Brexit

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 gennaio 2022, n. 26

Imbarcazioni da diporto: effetti della Brexit

L'agenzia analizza il trattamento fiscale – conseguente alla Brexit – delle imbarcazioni da diporto battenti bandiera britannica. In particolare, viene precisato che, qualora un'imbarcazione al 1° gennaio 2021 (data di fuoriuscita del Regno Unito dalla Ue) si trovava in acque territoriali Ue, il suo proprietario non è tenuto agli adempimenti propri di una merce/bene extra-Ue. La presenza dell'imbarcazione dev'essere dimostrata mediante prova documentale (ad esempio, la dichiarazione di ormeggio rilasciata dal porto). Se l'unità da diporto ha perso il suo status di merce unionale perché al 1° gennaio 2021 si trovava in territorio/acque non comunitarie, può essere reintrodotta nella Ue in libera circolazione in esenzione da dazi all'importazione (articolo 203, Regolamento Ue 952/2013). Quanto affermato trova riscontro nella Risposta n. 49 contenuta nel documento della Commissione europea - DG TAXUD, secondo cui le unità da diporto battenti bandiera britannica: a) mantengono lo status di merce unionale, se presenti il 1° gennaio 2021 in acque Ue; b) perdono lo status di merce unionale, se presenti il 1° gennaio 2021 in acque extra-Ue (tra cui il Regno Unito).

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 13 gennaio 2022, n. 23

Superbonus: delibere assembleari separate per interventi su alcuni fabbricati del condominio

La possibilità di deliberare gli interventi da realizzare solo su alcuni dei fabbricati che compongono il condominio con separate assemblee dei condòmini dei singoli fabbricati oggetto dei lavori non investe profili di natura fiscale riguardando, invece, aspetti di natura civilistica. Ai fini dell'applicazione del Superbonus è, infatti, necessario che i lavori – astrattamente rientranti nel perimetro dell'agevolazione prevista dall'articolo 119, Dl 34/2020 – siano validamente deliberati dall'assemblea condominiale, nel suo complesso o, laddove consentito, dalle assemblee dei proprietari (o detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei singoli fabbricati su cui insisteranno gli interventi. Ad ogni modo, la possibilità di fruire del Superbonus per eventuali interventi «trainati» spetta solo sulle abitazioni dei condòmini dell'edificio oggetto dell'intervento trainante, nel rispetto delle condizioni previste per tali interventi. In merito alle deliberazioni assembleari, è stabilito che le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condòmini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condòmini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Immobili/Locazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 gennaio 2022, n. 28

Locazione immobiliare e cedolare secca: accorpamento di due unità

Se due unità immobiliari vengono accorpate, e comunque in tutti i casi in cui l'oggetto del contratto non risulta più corrispondente a quello dedotto nello stesso, si rende necessario procedere alla relativa cessazione di quello esistente e alla stipula di un nuovo contratto di locazione che rispecchi l'attualità della situazione esistente. Nel caso di specie non era intervenuta soltanto una variazione dei dati catastali relativi alle due unità immobiliari (oggetto di due contratti separati), ma a seguito di interventi di accorpamento posti in essere, era risultata una nuova unità immobiliare, che costituiva oggetto diverso del contratto di locazione rispetto a quelli determinati nei due atti attualmente in vigore. Secondo l'agenzia, con l'accorpamento delle due unità immobiliari, oggetto ciascuno di separati contratti di locazione, gli immobili cessano la loro esistenza in condizioni di indipendenza l'uno dall'altro. Inoltre, l'attribuzione di un'unica e diversa, seppure solo per uno degli immobili, categoria catastale comporta, sotto il profilo catastale, l'esistenza di nuova unità immobiliare, prima inesistente, con caratteristiche nuove e autonome. In relazione agli effetti fiscali, viene precisato che, a seguito dell'accorpamento delle due unità immobiliari di categoria catastale C/1 e C/3, all'immobile ottenuto è stata attribuita la categoria catastale C/3, che è esclusa dalla normativa di favore della cedolare secca, la cui applicazione è stata invece estesa agli immobili di categoria C/1, per i soli contratti stipulati nel 2019 (articolo 1, comma 59, L. 145/2018). Pertanto, mantenere in essere i contratti stipulati prima dell'accorpamento comporterebbe l'applicazione, sia pure parziale, di un regime fiscale agevolato, a una categoria catastale che ne risulta esclusa.

Immobili/Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 gennaio 2022, n. 33

Pertinenzialità: requisito della «prossimità» tra abitazione e autorimessa

L'articolo 1, comma 497, L. 266/2005 ha previsto l'applicabilità del criterio del «prezzo-valore» anche alle pertinenze di un immobile abitativo, purché nell'atto di cessione venga evidenziato il vincolo che rende il bene servente una proiezione del bene principale (Cm 1° marzo 2007, n. 12/E) e l'immobile pertinenziale sia suscettibile di valutazione automatica, dotato quindi di una propria rendita catastale (Rm 11 aprile 2008, n. 149/E). Il regime agevolato può riguardare una molteplicità di pertinenze, senza restrizioni di numero o di tipologia purché, ovviamente, sia individuabile in modo certo il rapporto di accessorietà del bene pertinenziale rispetto al bene principale, il quale, ai fini del godimento della disposizione in esame, deve necessariamente essere un immobile ad uso abitativo. Per la qualificazione della natura pertinenziale di un bene anche da un punto di vista fiscale si deve verificare la sussistenza di due requisiti: a) uno oggettivo, per cui il bene pertinenziale deve porsi in collegamento funzionale o strumentale con il bene principale; b) uno soggettivo, consistente nell'effettiva volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale (Corte di Cassazione 13742/2019). Inoltre, nell'ambito di questa relazione pertinenziale, l'utilità dev'essere arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario (Corte di Cassazione 11970/2018, secondo cui «Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare un'utilità a quello principale, e non al proprietario di esso»). Vero è che è stato affermato che «il vincolo pertinenziale non presuppone necessariamente contiguità fisica tra i due beni, in quanto il collegamento tra il bene principale e quello pertinenziale non è di tipo materiale ma di natura economico-funzionale» (Corte di Cassazione 5550/2021, in tema di Ici), ma è altrettanto vero che, al fine della configurabilità del vincolo pertinenziale la destinazione del bene accessorio a servizio di quello principale, detto vincolo dev'essere durevole, attuale ed effettivo. Oltre a ciò, «in materia fiscale, attesa la indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell'asservimento pertinenziale, che grava sul contribuente (quando, come nella specie, ne derivi una tassazione attenuata) dev'essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico» (Corte di Cassazione 25127/2009). In relazione ai benefici per l'acquisto della «prima casa», è stato precisato che, di regola, il bene servente non può ritenersi oggettivamente destinato in modo durevole a servizio od ornamento dell'abitazione principale qualora sia ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un Comune diverso da quello dove è situato il bene principale, ossia la «prima casa» (Cm 12 agosto 2005, n. 38/E). Quindi, affinché si realizzi il presupposto della pertinenzialità, i due beni devono essere in luoghi «prossimi» tra loro, non rilevando la sola volontà manifestata dalla parte, in quanto il bene accessorio dev'essere posto a servizio del bene principale (Cm 29 maggio 2013, n. 18/E, punto 3.11.2). Nella fattispecie in esame, l'istante, comproprietario per la sola quota di un sesto di un appartamento, intende destinare a pertinenza di detto immobile, che costituisce il proprio domicilio dal 15 settembre al 15 giugno, un box auto sito alla distanza di circa 1,3 Km. Ciò posto, nel caso di specie, non sono stati forniti elementi sufficienti per la valutazione della sussistenza del requisito oggettivo per il riconoscimento della pertinenzialità nel senso indicato dalla giurisprudenza, secondo cui il bene accessorio deve arrecare un'utilità al bene principale e non al proprietario di esso. Alla luce di ciò, secondo l'agenzia, non sono integrati i requisiti per il riconoscimento della pertinenzialità e, pertanto, non può essere riconosciuta l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 497, L. 266/2005, quando non sussiste il requisito della «prossimità» tra box auto e «prima casa».

Agevolazioni/Aiuti di Stato

Dm 11 dicembre 2021, GU 20 gennaio 2022, n. 15

Monitoraggio degli aiuti di Stato: modello di autodichiarazione

È stato pubblicato il modello di autodichiarazione per monitorare gli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, sul Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato (cd. Temporary Framework). Il Decreto è stato emanato in attuazione dell'articolo 1, commi 13-15, Dl 41/2021 (Decreto Sostegni) per controllare il rispetto dei massimali previsti. Il contenuto, nonché i termini e le modalità di invio dell'autodichiarazione saranno fissati da un provvedimento dell'agenzia delle Entrate.

Agevolazioni/Contributi previdenziali

Messaggio Inps 14 gennaio 2022, n. 197

Esonero contributivo: aziende che non richiedono la Cassa integrazione

L'articolo 1, commi 306-308, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla stessa legge. La Circolare Inps 19 febbraio 2021, n. 30 ha fornito le indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura contributiva, anche in considerazione che molti datori di lavoro avevano già fruito dell'esonero previsto dall'articolo 12, comma 14, Dl 137/2020 (Decreto Ristori), precludendo in tal modo l'accesso alle misure di integrazione salariale introdotte successivamente dalla Legge di bilancio 2021. L'Istituto previdenziale, con il messaggio in esame, è tornato sull'argomento fornendo ulteriori chiarimenti rispetto all'ambito di applicazione della misura, nonché indicazioni per la richiesta dell'esonero e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 gennaio 2022, n. 30

Tax credit R&S: maturazione in un periodo d'imposta ultrannuale

In relazione all'utilizzo del credito ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 35, L. 190/2014), qualora il credito sia stato maturato nel periodo d'imposta ultrannuale 1° ottobre 2019 - 31 dicembre 2020 (periodo superiore a 12 mesi), il medesimo non può essere esposto né nella sezione I del quadro RU del modello Redditi SC 2021 (non trattandosi di una quota residua proveniente dalla dichiarazione annuale del periodo imposta precedente), né nella sezione IV del medesimo quadro (che fa riferimento al credito per le attività di ricerca e sviluppo di cui alla legge 160/2019). Tuttavia, al contribuente non sarà preclusa la possibilità di utilizzare detto credito in compensazione, nonostante l'impossibilità di indicare il citato credito d'imposta nel modello indicato, a condizione che conservi la documentazione contabile attestante il credito, da esibire in caso di richiesta dell'agenzia delle Entrate.

Agevolazioni/Impatriati

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 gennaio 2022, n. 32

Regime impatriati: lavoro svolto all'estero per una società italiana

L'istante ha intrattenuto, dal 2014, un rapporto di collaborazione professionale con alcune società italiane tra cui ALFA di cui, da gennaio 2021, è divenuta dipendente. Si chiede se possa fruire del regime agevolato previsto per i lavoratori impatriati. Per fruire del trattamento di cui all'articolo 16, Dlgs 14 settembre 2015, n. 147 (Decreto Internazionalizzazione), come modificato dall'articolo 5, Dl 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita), è necessario che il lavoratore: a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del Tuir; b) non sia stato residente in Italia nei 2 periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni; c) svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra-Ue con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che: a) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero b) abbiano svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream. L'agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo d'imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia (ai sensi dell'articolo 2 del Tuir) e per i quattro periodi d'imposta successivi (articolo 16, comma 3, Dlgs 147/2015). Per accedere al regime speciale, il citato articolo 16 presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per i 2 periodi d'imposta precedenti il rientro. In relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo d'imposta 2019, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi per accedere all'agevolazione, ai presupposti per accedere all'ulteriore quinquennio agevolabile, all'ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione, alle modifiche normative concernenti il requisito dell'iscrizione all'anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (cd. AIRE) per fruire dell'agevolazione fiscale in esame, sono stati forniti chiarimenti con Cm 28 dicembre 2020, n. 33/E cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame. Con riferimento al caso di specie, l'agenzia delle Entrate è del parere che l'istante, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla citata disposizione possa beneficiare dell'agevolazione fiscale in esame a decorrere dal periodo d'imposta 2021, nel quale ha trasferito la residenza fiscale in Italia, e per i successivi 4 periodi d'imposta.

Redditi di lavoro dipendente/Retribuzioni convenzionali

Dm Lavoro e Politiche sociali 23 dicembre 2021, GU 18 gennaio 2022, n. 13

Lavoratori all'estero: fissate le retribuzioni convenzionali per il 2022

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che contiene la determinazione delle retribuzioni convenzionali 2022 per i lavoratori all'estero. Esse sono da utilizzare ai fini del calcolo: 1) delle imposte sul reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti, per i soggetti che - nell'arco di 12 mesi – soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni (articolo 51, comma 8-bis, del Tuir). Il carattere esclusivo del rapporto di lavoro ricorre quando la prestazione all'estero è oggetto di uno specifico contratto di lavoro o di specifici accordi integrativi o modificativi dell'originario contratto stipulato con il datore di lavoro e quando il dipendente è collocato in uno speciale ruolo estero; 2) dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero; 3) del trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati. Le retribuzioni vengono fissate con cadenza annuale in misura non inferiore ai CCNL di categoria raggruppati per settori omogenei (articolo 4, Dl 317/1987). La mancata previsione nel Decreto del settore economico in cui viene svolta l'attività da parte del dipendente non consente l'applicazione delle retribuzioni (Cm 13 maggio 2011, n. 20/E). I valori convenzionali individuati nelle tabelle possono essere divisibili in ragione di 26 giornate in caso avvengano nel corso del mese assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero.

Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 17 gennaio 2022

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di dicembre 2021

Come previsto dall'articolo 110, comma 9, del Tuir – in base al quale il cambio delle valute estere di ciascun mese è accertato con provvedimento delle Entrate su parere conforme dell'Ufficio italiano cambi – sono stati accertati i cambi delle valute estere per il mese di dicembre 2021 sulla base delle quotazioni di mercato. I cambi sono individuati agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento.

Società benefit/Agevolazioni

Dm Sviluppo economico 12 novembre 2021, GU 14 gennaio 2022, n. 10

Società benefit: attuazione delle misure di sostegno

Il Decreto dà attuazione alla disposizione contenuta nell'articolo 38-ter, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio), al fine di sostenere le società benefit. Si tratta di quelle attività imprenditoriali che, oltre a perseguire finalità economiche, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse. Al fine di promuove la costituzione e la trasformazione in società benefit di imprese presenti sul territorio nazionale, le nuove norme prevedono un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, compresi i costi notarili e di iscrizione nel Registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza, nel limite massimo di 10.000 euro di beneficio concedibile a ciascun beneficiario (e comunque nel limite massimo delle somme stanziate, pari a 10 milioni di euro). Sono agevolate le spese sostenute a decorrere dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per accedere al bonus occorrerà presentare apposita istanza informatica attraverso il sito del Mise, secondo i termini e le modalità che verranno definiti dallo stesso ministero.Il credito d'imposta può essere cumulato con altri aiuti a titolo di «de minimis», nel rispetto dei limiti di cumulo previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di importanza minore. Inoltre, l'agevolazione è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica relative alle stesse spese ammissibili nei limiti dell'intensità di aiuto superiore più elevata prevista dalla pertinente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Riscossione/Cartella di pagamento

Provvedimento agenzia delle Entrate 17 gennaio 2022

Nuova cartella di pagamento: sparisce l'aggio di riscossione

Recependo le disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 15 e 16, L. 234/2021), ed in linea con i recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di fiscalizzazione degli oneri della riscossione, è stato modificato il sistema di remunerazione dell'agente della Riscossione (la cui governance, tra l'altro, passa all'agenzia delle Entrate). In particolare, viene prevista una dotazione a carico del bilancio dello Stato per la copertura dei relativi costi di funzionamento e la conseguente eliminazione dalla cartella degli oneri di riscossione (cd. aggio) a partire dai ruoli affidati dagli enti creditori all'agente della Riscossione dal 1° gennaio 2022. Il che si traduce nel fatto che per i ruoli affidati all'agente della Riscossione fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di notifica della relativa cartella di pagamento (le quali, quindi, potrebbero essere notificate anche successivamente a tale data), permangono a carico del contribuente gli aggi e gli oneri di riscossione nella misura e secondo la ripartizione previste dalle diposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2021. Viene, pertanto, abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura fissa: a) del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; b) del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge. Inoltre, per le ipotesi di riscossione spontanea (articolo 32, Dlgs 46/1999) non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all'1% delle somme iscritte a ruolo. Restano a carico del debitore, anche per i ruoli affidati dal 2022, il rimborso dei diritti di notifica e delle spese esecutive correlate all'attivazione delle procedure di riscossione. In attuazione delle citate novità, ed al fine di precisare al debitore la nuova disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione (di cui all'articolo 17, Dlgs 112/1999), l'agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento che l'agente della Riscossione è tenuto ad utilizzare relativamente ai carichi affidatigli a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 si utilizzerà il modello precedentemente approvato (Provvedimento agenzia delle Entrate 14 luglio 2017).

Riscossione/Causali contributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 19 gennaio 2022, n. 4/E

Cassa Psicologi: istituita la causale contributo per la regolarizzazione

Il documento di prassi istituisce la causale contributo «ERC2» per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi di spettanza dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi. In particolare, la causale va utilizzata per la regolarizzazione contributiva, al fine di consentire, appunto, agli iscritti di regolarizzare la propria situazione contributiva con l'Ente attraverso il modello F24. Tale causale va ad aggiungersi a quella istituita, per lo stesso Ente, con la Rm 18/E/2015, al fine del versamento dei contributi. La causale sarà operativamente efficace a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 19 gennaio 2022, n. 5/E

Controlli automatizzati: istituiti nuovi codici tributo

Sono stati istituiti 73 nuovi codici tributo che consentiranno il versamento parziale, tramite i modelli F24 e F24 Ep, delle somme dovute in seguito alle comunicazioni inviate dagli uffici a valle di procedure automatizzate (articolo 36-bis, Dpr 600/1973).

Fiscalità internazionale/Società estere

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 gennaio 2022, n. 27

Esterovestizione: società estera priva di partecipazioni in Italia

L'articolo 73, comma 5-bis, del Tuir ha introdotto una presunzione di residenza in Italia di società ed enti, stabiliti all'estero, al ricorrere di talune condizioni. Tra esse la detenzione di partecipazioni di controllo in società ed enti residenti in Italia. In particolare, si presume l'esistenza nel territorio dello Stato della sede dell'amministrazione delle società e degli enti esteri quando, alternativamente: 1) sono controllati, anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; 2) sono amministrati da un consiglio di amministrazione o altro organo di gestione equivalente, formato prevalentemente da consiglieri residenti nel territorio dello Stato. È fatta salva la prova contraria. Nel caso di specie, data l'assenza di partecipazioni in società italiane, alla società estera non può essere applicata la disciplina in commento.