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Il medico che cessa l’attività nel 2021 può accedere al forfettario per il solo 2022

Limite dei 30mila euro

di Stefano Mazzocchi

La domanda

Un medico dipendente cessa l’attività lavorativa il 31 dicembre 2021, producendo per lo stesso anno 2021 un reddito da lavoro dipendente superiore a 30mila euro. Dal 1° gennaio 2022 percepisce una pensione il cui importo lordo supera i 30mila euro per l’anno 2022. Ora, nel 2022, lo stesso medico apre una partita Iva per una collaborazione con una clinica privata e si chiede se per il solo anno 2022 può accedere al regime forfettario (con imposta al 5%) in base alla circolare 40/E del 4 aprile 2016, punto 2.3, dove si dice che il limite dei 30mila euro “non opera” se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente. Resta pacifico che dove il reddito da pensione nel 2022 dovesse superare i 30mila euro, dal 2023 dovrà uscire dal regime forfettario.
L.L. – Ascoli Piceno

A norma dell’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge 190/2014, non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir, eccedenti l’importo di 30mila euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Al riguardo, con la circolare 10/E/2016, paragrafo 2.3, e con la risposta all’istanza di interpello 368/2021, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite non trova applicazione solo nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nel corso dell’anno precedente a quello di accesso al regime di favore. Pertanto, nel caso in esame, sarà possibile accedere al regime forfettario solo per l’anno d'imposta 2022, mentre nel 2023 al superamento del limite previsto dalla normativa, sarà necessario abbandonare il regime di favore.

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