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Esente Imu la casa non locata dell’appartenente alle forze armate

Possibile chiedere il rimborso dell’Imu versata e non dovuta, sicuramente per gli anni 2020 e 2021; per le annualità pregresse potrebbe pesare la mancata dichiarazione di appartenenza alle forze armate

di Pasquale Mirto

La domanda

Sono un appartenente alle forze armate e proprietario esclusivo di un solo appartamento, non locato. Alcuni anni fa, mi sono trasferito per servizio in un’altra città - diversa da quella in cui si trova l’appartamento - dove mi sono sposato e ho trasferito la residenza nella casa di proprietà esclusiva di mia moglie. Da allora (cinque anni fa) ho pagato l’Imu per il mio appartamento, rimasto vuoto, poiché l’unico appartamento esente da Imu era, secondo la normativa, uno solo, ossia quello di dimora abituale e residenza del nucleo familiare (indipendentemente dalla mia appartenenza alle Forze armate). Considerata la recente sentenza della Consulta n. 209/2022, per il mio unico appartamento di proprietà, "vuoto", posso ora godere dell’esenzione dallìImu, visto che non ho obbligo di residenza? Posso chiedere il rimborso per l’Imu pagata negli ultimi cinque anni, anche se non ho presentato la dichiarazione di appartenenza alle forze armate in quanto non mi avrebbe comunque esonerato dal pagamento dell’Imu per i motivi sopra esposti?
M. P. - Chieti

In realtà il lettore, indipendentemente dalla sentenza della Consulta, aveva diritto all’esenzione per l’abitazione posseduta e non utilizzata, in quanto la normativa poneva (e pone) come unica condizione che l’abitazione non sia locata (articolo 1, comma 741, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020). L’assimilazione all’abitazione principale era stata già introdotta, a decorrere dal 1° luglio 2013, dall’articolo 2, comma 5, del Dl 102/2013, che tuttavia prevedeva un obbligo di dichiarazione, a pena di decadenza, obbligo non riproposto nella nuova Imu. Quindi, a stretto rigore, non avendo il contribuente presentato la dichiarazione, non ha comunque diritto all’esenzione per gli anni fino al 2019, e potrà chiedere il rimborso solo di quanto versato per il 2020 e 2021.

Va comunque sottolineato che, ancora oggi, esiste un dubbio interpretativo sul fatto che fosse necessaria la presentazione di una dichiarazione a pena di decadenza, almeno a partire dal 2014. Infatti questa era prevista dal Dl 102/2013 citato, ma l’esenzione in questione è stata “riproposta” dal legislatore con l’articolo 1, comma 707, della legge 147/2013 (di modifica dell’articolo 13 del Dl 201/2011), il quale non prevede l’obbligo espresso di dichiarazione a pena di decadenza. Pertanto si registra, ancora oggi, il dubbio se sia applicabile ancora il Dl 102/2013 dopo le modifiche recate dalla legge 147/2013. Se si accede alla tesi che con la legge 147/2013 è venuto meno l’obbligo di presentazione della dichiarazione, allora è possibile chiedere il rimborso anche a partire dal saldo 2017.

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