Imposte

Voucher monouso, Iva all’origine

di Gianpaolo Sbaraglia e Gabriele Sepio

Dal 1° gennaio 2019, in arrivo nuove regole Iva per l’emissione e circolazione dei buoni-corrispettivo. Pubblicato ieri in «Gazzetta Ufficiale» il decreto legislativo 141/2018 ( clicca qui per consultarlo ) che recepisce le disposizioni della direttiva Ue 1065/2016 con cui si modifica il regime Iva dei voucher.

Innanzitutto, il buono è definito come uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori. Sono, altresì, individuate due categorie di buono: monouso e multiuso. Nel primo caso, al momento della sua emissione e circolazione dovrà essere nota la disciplina Iva dell’operazione sottesa. Si devono conoscere, quindi, il luogo ove verrà effettuata l’operazione e il relativo trattamento Iva, nonché tutte le informazioni necessarie per documentare la prestazione di servizi o la cessione di beni. Al rispetto di tali condizioni, il momento impositivo Iva è anticipato all’emissione e circolazione del buono e non all’esecuzione dell’operazione.

Col termine “multiuso”, si definisce invece una categoria residuale in cui rientrano i buoni per i quali non è nota la disciplina Iva dell’operazione sottesa. Si tratta cioè di casi in cui non è possibile conoscere il trattamento dell’operazione ovvero l’identità del cedente o del prestatore (ad esempio il buono presso un negozio di abbigliamento con il quale è possibile acquistare qualsiasi tipologia di merce non identificabile a priori). In questo caso, il momento impositivo scatterà con l’utilizzazione del buono.

Viste le novità, soprattutto per il monouso, occorrerà prestare molta attenzione dal 1° gennaio 2019. Ad oggi, infatti, la norma non distingue il buono monouso dal multiuso e la tassazione Iva avviene sempre alla spendita. Il decreto esclude dalle nuove regole dei voucher i titoli cui è riservata una disciplina speciale, come gli strumenti di pagamento, i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e i buoni sconto. Dovrebbero essere esclusi (almeno stando alla relazione illustrativa dello schema di decreto approdato all’esame finale del Cdm del 28 novembre) anche i servizi di telefonia e i buoni pasto ai quali continua ad applicarsi il trattamento Iva dei servizi sostitutivi di mensa.

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