Adempimenti

Enti non commerciali, l’Irap «pesa» la deduzione dei premi Inail

di Marco Magrini e Benedetto Santacroce


La predisposizione delle dichiarazioni Irap riporta all’attenzione il tema della deducibilità dei premi per l’assicurazione Inail dalla base imponibile Irap retributiva delle attività istituzionali degli Enc (Enti non commerciali), pubblici e privati che manca ancora di specifica disciplina nelle istruzioni e modulistica anche se è chiaro l’orientamento giurisprudenziale.

La Cassazione con quattro sentenze del 2017 (15036, 15037, 16157 e 29867) ha affermato che in tema di Irap la deducibilità dei contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, all’articolo 11, comma 1, lettera a) del Dlgs 446/1997, è prevista a favore di tutte le categorie di soggetti passivi a prescindere dal metodo di determinazione della base imponibile (produttivo o retributivo), ove si tratti di costi effettivamente sostenuti ed inerenti all’attività svolta e soggetta a tassazione. Quindi, per quanto la giurisprudenza abbia ad oggetto la sorte dell’imposta riferibile a soggetti di diritto pubblico (aziende del Servizio sanitario nazionale), i principi che introduce sono applicabili anche agli enti non commerciali privati.

La deducibilità dei premi Inail nella parte riferibile alla sfera commerciale di svolgimento dell’attività e/o in presenza di opzione per il metodo produttivo trova applicazione a tutte le fattispecie e soggetti passivi Irap, compresi gli Enc pubblici e privati, ma ciò non era contemplato nella determinazione della base imponibile Irap metodo retributivo dal momento che questa era formata dalla sommatoria delle retribuzioni del personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dei compensi co.co.co. e compensi per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Si tratta in sostanza di somme lordo percettore che non comprendono l’onere dell’Irap a carico dell’ente per cui parrebbe discutibile la relativa deduzione.

Le sentenze hanno però precisato che quando i contributi Inail rappresentano un costo per l’ente, ciò comporta una riduzione dell’imponibile e conseguentemente dell’imposta Irap e il parametro costituito dalle retribuzioni va considerato equivalente, ai fini Irap, a quello rappresentato, per gli altri soggetti passivi d’imposta, dalla differenza tra valore e costi della produzione - diversi da quelli di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), numero 12) e numero 13) del Conto economico dell’articolo 2425 del Codice civile.

Quindi la deduzione deve essere riconosciuta a prescindere dal metodo di determinazione della base imponibile Irap adottato dall’Ente (produttivo o retributivo), richiedendosi solo che si tratti di un costo effettivamente sostenuto e inerente all’attività svolta e soggetta a tassazione. Rientra nella discrezione del legislatore la scelta di consentire la deduzione senza che l’onere concorra in positivo alla determinazione della base imponibile, in modo da comportare solo un azzeramento della sua incidenza sull’Irap.

L’applicazione della deduzione alla base imponibile Irap dell’anno 2017 si ottiene riducendo le singole voci nella sezione 1 dei quadri IE e IK della dichiarazione 2018, con la possibilità di goderne per il passato attraverso la presentazione di dichiarazioni integrative (dal 2013 al 2016 entro il 31 dicembre 2018) o di istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento.

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