Adempimenti

Serve l’autorizzazione con il modello Mau

La riforma della dichiarazione doganale di importazione scattata il 9 giugno scorso e che segue il percorso di trasformazione digitale delle procedure doganali destinato a giungere a compimento nel 2025, con l’abbandono del modello Dau (documento amministrativo unico) a favore di un complesso di dati (data set) ha come effetto indiretto la sostanziale modifica delle procedure di gestione dell’Iva relativa e, in particolare, delle abitudini delle imprese che ricevevano dal dichiarante la bolletta doganale e l’annotavano sul registro acquisti. D’ora in avanti, infatti, l’importatore dovrà estrarre «il prospetto sintetico della dichiarazione» direttamente dal Portale unico dogane e monopoli (Pudm) gestito online dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la soluzione definita di concerto con l’agenzia delle Entrate dalla direttoriale 234367 del 3 giugno 2022 e dalla circolare 22/D/2022.

Il prospetto «non fiscale»

In vista di questa riforma, già da qualche mese, gli importatori hanno cominciato a ricevere dai rappresentanti doganali un prospetto riepilogativo della dichiarazione doganale da loro prodotto e non valido ai fini fiscali. Questa situazione ha creato delle ansie agli operatori che, seguendo quanto indicato dalle regole e dalle interpretazioni delle Entrate, nutrivano dubbi sulla validità della detrazione Iva che operavano registrando tale documento. In effetti, anche di recente l’agenzia delle Entrate con il principio di diritto 13/2021 aveva ribadito che la detrazione Iva era legittima solo previa registrazione della bolletta doganale nel registro di cui all’articolo 25 del Dpr 633/72. Tale principio richiamava espressamente la circolare 1/E/2018 nella quale l’Agenzia ha ribadito che per la detrazione sono necessari due presupposti: uno sostanziale (avvenuta esigibilità dell’imposta) e uno formale (il possesso di una valida fattura o di una bolletta doganale).

La procedura informatica

Nel caso di specie sembrava mancare il secondo elemento. Sul punto si poteva sostenere (e questo è particolarmente importante per il passato) che la detrazione era comunque ammissibile in base all’articolo 178 della direttiva Iva che prevede l’ammissibilità della detrazione sulla base di un documento comprovante l’importazione.

Con i provvedimenti doganali citati (direttoriale e circolare 22/D/2022) il problema è stato risolto alla radice, attraverso l’introduzione di una procedura informatica che consente (dal 22 giugno scorso) oltre ai rappresentanti doganali, anche agli importatori di consultare direttamente sul portale unico doganale (Pudm) il prospetto sintetico della dichiarazione doganale di propria competenza. E quindi di poter annotare nei registri in base al numero univoco Mrn (master reference number) tutti gli elementi necessari per operare la detrazione Iva.

Questa procedura necessita, però, per l’operatore l’obbligo di ottenere, mediante il modello autorizzativo unico (Mau) delle Dogane un’autorizzazione (dlr_fe_dog_lettore) alla consultazione del prospetto.

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