Imposte

Nuovo patent box, agevolate anche le attività di ricerca e sviluppo «esterne»

La ricerca è finalizzata alla creazione e allo sviluppo dei beni usati dall’impresa

Il decreto fiscale (Dl 146/2021) ha riscritto profondamente le modalità di funzionamento del patent box. Si passa infatti da un’agevolazione del reddito dei beni intangibili (Ip) – con le tante complicazioni connesse all’applicazione dei metodi di transfer pricing – a una maggiorazione del 90% dei costi deducibili sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo relative ai beni utilizzati direttamente o indirettamente dall’impresa: il software coperto da copyright, i brevetti industriali, i marchi d’impresa, i disegni e modelli, nonché i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili.

I marchi d’impresa fanno così la loro ricomparsa nel calcolo dell’agevolazione, dopo che erano stati eliminati (nel 2017) dai beni agevolabili, per rendere la normativa compliant con le direttive Ocse.

Cambiano però le attività che danno diritto all’agevolazione, che ora consistono nella creazione e nello sviluppo dei beni potenzialmente agevolabili. La precedente normativa, invece, faceva riferimento alle attività di R&S finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni (articolo 8 del Dm 28 novembre 2017).

Resta comunque da chiarire come la diversa tipologia delle attività di ricerca e sviluppo richieste per fruire dell’agevolazione sarà declinata nel provvedimento attuativo della nuova disciplina, in primis per le spese ritenute agevolabili nel caso dei marchi d’impresa. Le disposizioni attuative saranno approvate con provvedimento del direttore delle Entrate (e non, come nelle bozze circolate inizialmente, con un Dm).

Il campo di applicazione

Il nuovo patent box si applica a tutti i titolari di reddito d’impresa ed è subordinato all’esercizio di un’opzione della durata di cinque periodi d’imposta, irrevocabile e rinnovabile. L’opzione esercitata è valida sia ai fini Ires sia ai fini Irap.

Possono beneficiarne anche le stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Le attività di R&S possono essere svolte internamente all’impresa o mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati.

Il regime si applica alle opzioni esercitate a partire dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl fiscale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 252 del 21 ottobre).

Contestualmente, sono abrogate le disposizioni in materia di patent box previste all’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 190/2014 e all’articolo 4 del Dl 34/2019 per il patent box “autoliquidato”. Il comma 10 dell’articolo 6 del Dl fiscale 146/21 ha previsto una disciplina transitoria per i contribuenti che abbiano già optato per il vecchio regime del patent box o già sottoscritto un accordo preventivo con l’agenzia delle Entrate, oppure abbiano aderito al patent box “autoliquidato”.

I soggetti che esercitano l’opzione per la nuova agevolazione non possono fruire, per l’intera durata dell’opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo (articolo 1, commi da 198 a 206, legge 160/2019).

Documenti e comunicazioni

I contribuenti possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione del 90% con “idonea” documentazione, predisposta secondo quanto sarà previsto da un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate. In caso di rettifica della maggiorazione, da cui derivi una maggior imposta o una differenza del credito, la sanzione da “dichiarazione infedele” non si applica qualora – nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività istruttoria – il contribuente consegni all’amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel medesimo provvedimento.

Il contribuente che detiene la documentazione ne dà comunicazione al Fisco nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione. In assenza di questa comunicazione, attestante il possesso della documentazione “idonea”, nell’ipotesi di rettifica della maggiorazione si applica la sanzione ex articolo 1, comma 2, del Dlgs 471/1997.

In sintesi

1. Chi sono i beneficiari
Il nuovo regime si applica a tutti i titolari di reddito d’impresa ed è subordinato all’esercizio di un’opzione della durata di cinque periodi d’imposta, irrevocabile e rinnovabile.

2. Quali beni sono agevolati
Il regime si applica ai beni utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività di impresa:

- software coperto da copyright;
- brevetti industriali;

- marchi d’impresa;

- disegni e modelli;

- processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

3. Come funziona l’agevolazione
L’agevolazione consiste in una maxi-deduzione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti, che sono maggiorati del 90 per cento.
L’opzione esercitata è valida sia ai fini Ires sia ai fini Irap.
Le attività di ricerca e sviluppo devono essere finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni agevolabili e possono essere svolte internamente o anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati.

4. Cosa manca
Con provvedimento dell’agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di esercizio dell’opzione per il nuovo regime, le disposizioni attuative e il contenuto della documentazione “idonea” per la penalty protection

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