Controlli e liti

Plusvalenze, cartelle con codice errato

di Marco Piazza

L’agenzia delle Entrate sta notificando numerose comunicazioni di irregolarità riguardanti il codice di versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie – diverse dalle partecipazioni non qualificate – indicate, dai contribuenti, nella sezione I del quadro RT di Unico 2015, per il 2014. Si tratta delle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del Testo unico (derivanti, ad esempio, dalla cessione di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e titoli similari, valute e metalli preziosi, nonché dai contratti derivati differenziali). Chi non ha optato, presso l’intermediario finanziario, per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito (nel qual caso le imposte sono prelevate e versate dall’intermediario e il reddito non deve essere indicato in dichiarazione) deve includere le plusvalenze nella dichiarazione dei redditi (quadro RT) liquidando l’imposta sostitutiva in base all’articolo 5 del decreto legislativo 461/1997 e versandola con il codice tributo 1100.

Il 2014 è stato un anno particolare perché le plusvalenze “non qualificate” realizzate fino al 30 giugno 2014 erano tassate al 20%, mentre quelle realizzate dopo tale data erano tassate al 26%. Le prime dovevano essere indicate nella Sezione I del quadro RT; le seconde nella sezione II. Le imposte sostitutive dovute erano riepilogate rispettivamente nei righi RT10 e RT29. Non sono stati istituiti autonomi codici per il versamento delle imposte del 20% e di quelle del 26%. L’unico codice utilizzabile, e tuttora utilizzato, era il 1100 denominato (riduttivamente) “Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate”, ma espressamente riferito all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del decreto 461/1997.

Fino al 28 febbraio 2002 si è utilizzato il codice 1101; in seguito al provvedimento 28 febbraio 2002 si è utilizzato il codice 1100. Negli avvisi viene chiesto di versare nuovamente l’importo indicato nella sezione I del Quadro RT, con il codice 9861 (“Imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in dipendenza della cessione delle quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e in fondi familiari - art. 82, c. 18 bis, Dl. 112/2008. Imposta” ) e viene riconosciuto un credito in compensazione diretta con il codice 1130 (“Eccedenze imposte sostitutive quadro RT Mod. UNICO”), ma vengono applicate sanzioni e interessi. Il sistema non riconosce il versamento della sostitutiva indicata nella sezione I del quadro RT con il codice 1100 in quanto si aspettava un versamento fatto con il codice 1826 istituito con la risoluzione 144/E /2009 per fondi immobiliari a ristretta base partecipativa. È auspicabile che l’Agenzia revochi gli avvisi errati in modo da evitare ai contribuenti di dover accedere a Civis per l’annullamento.

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