Plusvalenze, cartelle con codice errato
L’agenzia delle Entrate sta notificando numerose comunicazioni di irregolarità riguardanti il codice di versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie – diverse dalle partecipazioni non qualificate – indicate, dai contribuenti, nella sezione I del quadro RT di Unico 2015, per il 2014. Si tratta delle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del Testo unico (derivanti, ad esempio, dalla cessione di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e titoli similari, valute e metalli preziosi, nonché dai contratti derivati differenziali). Chi non ha optato, presso l’intermediario finanziario, per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito (nel qual caso le imposte sono prelevate e versate dall’intermediario e il reddito non deve essere indicato in dichiarazione) deve includere le plusvalenze nella dichiarazione dei redditi (quadro RT) liquidando l’imposta sostitutiva in base all’articolo 5 del decreto legislativo 461/1997 e versandola con il codice tributo 1100.
Il 2014 è stato un anno particolare perché le plusvalenze “non qualificate” realizzate fino al 30 giugno 2014 erano tassate al 20%, mentre quelle realizzate dopo tale data erano tassate al 26%. Le prime dovevano essere indicate nella Sezione I del quadro RT; le seconde nella sezione II. Le imposte sostitutive dovute erano riepilogate rispettivamente nei righi RT10 e RT29. Non sono stati istituiti autonomi codici per il versamento delle imposte del 20% e di quelle del 26%. L’unico codice utilizzabile, e tuttora utilizzato, era il 1100 denominato (riduttivamente) “Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate”, ma espressamente riferito all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del decreto 461/1997.
Fino al 28 febbraio 2002 si è utilizzato il codice 1101; in seguito al provvedimento 28 febbraio 2002 si è utilizzato il codice 1100. Negli avvisi viene chiesto di versare nuovamente l’importo indicato nella sezione I del Quadro RT, con il codice 9861 (“Imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in dipendenza della cessione delle quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e in fondi familiari - art. 82, c. 18 bis, Dl. 112/2008. Imposta” ) e viene riconosciuto un credito in compensazione diretta con il codice 1130 (“Eccedenze imposte sostitutive quadro RT Mod. UNICO”), ma vengono applicate sanzioni e interessi. Il sistema non riconosce il versamento della sostitutiva indicata nella sezione I del quadro RT con il codice 1100 in quanto si aspettava un versamento fatto con il codice 1826 istituito con la risoluzione 144/E /2009 per fondi immobiliari a ristretta base partecipativa. È auspicabile che l’Agenzia revochi gli avvisi errati in modo da evitare ai contribuenti di dover accedere a Civis per l’annullamento.