Controlli e liti

L’ente non può optare per il forfettario con la dichiarazione integrativa

di Antonio Zappi

Un ente non commerciale può sempre presentare una dichiarazione integrativa al fine di includervi ricavi imponibili non dichiarati in quella già presentata, ma in tale sede non è possibile esercitare anche l'opzione per la determinazione forfettaria del reddito, ai sensi dell’articolo 145 del Tuir, della quale l’ente aveva omesso l’esercizio nell’originaria dichiarazione.
Sono queste le conclusioni della sentenza 1473/6/18 della Ctp di Genova (pres. Di Napoli, rel. Silvano) depositata il 31 dicembre 2018, nella quale i giudici hanno negato ad un’associazione che gestisce un circolo ricreativo la controversa possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per avvalersi della possibilità di sanare l’opzione per il regime forfettario inespressa nel primo modello dichiarativo inviato al Fisco.

Il fatto

Da un’attività di controllo dell’agenzia delle Entrate, emergeva che l’ente associativo aveva omesso di dichiarare somme percepite a titolo di compenso per la gestione di apparecchi che distribuiscono vincite ( slot-machine) e, per il Fisco, la dichiarazione integrativa presentata dall’associazione prima della notifica dell’avviso di accertamento, pur da ritenersi valida per il ravvedimento a sfavore della base imponibile, non poteva consentire di fruire anche, tramite opzione esercitata nella stessa, dell’applicazione del coefficiente di redditività al totale dei ricavi ex articolo 85 del Tuir conseguiti nell’esercizio di attività commerciali (10%, 15% o 25%), previsto dall’articolo 145 del Tuir.

Il giudizio

Ricostruendo il quadro già espresso dalla giurisprudenza di legittimità sul tema dell’emendabilità della dichiarazione, il collegio ligure ha accolto la tesi delle Entrate e, pur confermando la possibile generale emendabilità delle dichiarazioni fiscali quali dichiarazioni di scienza, ha negato che una manifestazione di volontà opzionale possa esprimersi anche in una dichiarazione integrativa.
Invero, dal tenore letterale del vigente ultimo periodo dell’articolo 2, comma 8-bis del Dpr 322/98, il legislatore non sembrerebbe aver in alcun modo discriminato la qualificazione delle correzioni dichiarative tra quelle che modificano esternazioni di scienza e quelle che mutano l’esercizio di opzioni, ma per i giudici liguri una scelta per il regime forfettario deve essere espressa fin dall’origine, a nulla valendo se la stessa viene poi inserita in una dichiarazione integrativa, ancorché presentata nei termini ampi introdotti dal Dl 193/2016 e, comunque, prima dell’avvio della fase giurisdizionale.

Ctp di Genova, sentenza 1473/6/18

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