Professione

Coop sociali, retribuzioni fuori dai vincoli della riforma

di Gabriele Sepio

Ai lavoratori delle cooperative sociali non si applicano i vincoli retributivi previsti dal decreto legislativo 112/2017 in tema di impresa sociale. È questo uno dei principali punti chiariti dalla nota a firma congiunta Mise-ministero del Lavoro che risponde ad alcuni quesiti delle associazioni di rappresentanza sulle norme applicabili a questi enti a seguito della riforma del Terzo settore.

Con riguardo ai rapporti di lavoro, in particolare, la nuova disciplina in tema di impresa sociale stabilisce che le differenze retributive tra dipendenti debbano essere contenute all'interno di un rapporto uno a otto (articolo 13, comma 1, Dlgs 112/2017). Alcuni dubbi interpretativi erano sorti in relazione all'applicabilità di questo vincolo alle cooperative sociali, che con la riforma del Terzo settore acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale e applicano le disposizioni del Dlgs 112/2017 «in quanto compatibili» con la normativa specifica sulle cooperative. La nota interviene espressamente su questo aspetto, affermando che non si applicano alle cooperative sociali le disposizioni in tema di lavoro di cui al citato articolo 13, comma 1: ciò in quanto la normativa sulle cooperative sociali contiene già regole ad hoc per il trattamento dei soci lavoratori, che richiedono la corresponsione di retribuzioni proporzionate alla quantità e qualità del lavoro prestato e vietano, in ogni caso, le disparità di trattamento nei rapporti tra i soci (legge 142/2001 e articolo 2516 Codice civile). Il trattamento retributivo applicabile ai lavoratori delle cooperative sociali sembrerebbe quindi consentire una maggiore flessibilità rispetto al Dlgs 112/2017, che già dal 20 luglio 2017 impone a tutte le imprese sociali il rispetto del menzionato vincolo del rapporto uno a otto.

Alle cooperative sociali continuano ad applicarsi, inoltre, le specifiche regole della legge 381/1991 in tema di soci volontari: questi ultimi, quindi, non potranno superare la metà del numero complessivo dei soci (per le imprese sociali, invece, il numero dei volontari impiegati dall'ente non può superare quello dei lavoratori). Un ulteriore chiarimento riguarda i requisiti di accesso alle cariche sociali: nel caso delle cooperative sociali, la necessità di prevedere specifici requisiti di professionalità e onorabilità deve considerarsi applicabile solo nell'eventualità in cui tali cariche siano attribuite a soggetti esterni, in considerazione della loro utilità al governo dell'impresa (ad esempio, esperti di business o cooperazione).

La nota ribadisce, infine, alcuni punti già chiariti in precedenti documenti di prassi (nota del ministero del Lavoro del 22 febbraio 2018 e circolare Mise del 2 gennaio 2019). Viene ricordato, ad esempio, che anche le cooperative sociali sono tenute alla redazione del bilancio sociale, ma il relativo obbligo scatterà solo a partire dalla data indicata nelle nuove linee guida. Confermata anche l'assenza di obblighi di adeguamento statutario in capo alle cooperative sociali, proprio in ragione dell'acquisizione “di diritto” dell'ulteriore qualifica di impresa sociale.

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