Finanza

Accesso limitato agli strumenti finanziari previsti nel decreto Rilancio

Per il finanziamento statale a società di capitali e cooperative rigidi parametri di accesso

di Paolo Rinaldi

Destinatari degli strumenti sono le società di capitali e cooperative con ricavi 2019 compresi tra i 10 e i 50 milioni di euro e meno di 250 persone occupate, che potrebbero quindi accedere anche a mutui bancari garantiti dal Fondo di garanzia di cui all’articolo 13 del Dl 23/2020.

Gli strumenti finanziari sono speciali prestiti obbligazionari (per le Spa) o titoli di debito (per le Srl) emessi entro il 31 dicembre 2020 dalle imprese di cui sopra, per un importo inferiore a quello dei prestiti bancari garantiti: si possono utilizzare solo in presenza di un aumento di capitale minimo di 250mila euro (non richiesto ovviamente per i finanziamenti bancari), e in misura pari al minore tra il triplo dell’aumento di capitale sociale (quindi almeno 750mila euro) e il 12,5% dei ricavi 2019, mentre la garanzia bancaria statale si spinge fino al 25% dei ricavi 2019.

Presente un limite globale al cumulo di finanziamenti bancari e strumenti partecipativi: 25% dei ricavi 2019 o doppio del costo del personale o investimenti in personale, capitale fisso o circolante nei 18 mesi successivi.

I parametri quantitativi di accesso sono piuttosto stringenti, in quanto ammesse sono solo le imprese con un calo minimo del 33% dei ricavi nei mesi di marzo-aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell’esercizio 2019: imprese comunque pesantemente danneggiate – ad esempio con calo del 30%, ovvero con forti perdite da valutazione di crediti o magazzino – potranno essere escluse da questa forma di finanziamento.

L’azienda non deve essere impresa in difficoltà ai sensi dei diversi regolamenti Ue in materia: escluse sono quindi le imprese soggette a procedura concorsuale o quelle in cui le perdite di esercizio residue dopo le riserve abbiano superato la metà del capitale sociale (da chiarire se l’aumento di capitale funzionale agli strumenti finanziari possa essere considerato nel calcolo).

Non risultano invece escluse le imprese che, seppure in crisi finanziaria, non soddisfano le condizioni per essere assoggettabili a procedura concorsuale.

Ulteriori requisiti sono elencati al secondo comma dell’articolo 26, e saranno presumibilmente da autocertificare: regolarità fiscale e contributiva (non facile da mantenere in questo periodo), conformità alle norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, prevenzione infortuni e ambientali.

Notevoli i vantaggi degli strumenti finanziari: da estinguersi in un’unica soluzione, a sei anni dalla emissione, senza rate di rimborso intermedie, e con pagamento degli interessi anch’esso sospeso in presenza di mantenimento dei livelli occupazionali di gennaio 2020 (anche se difficile per molte aziende) o di investimenti con caratteristiche e dimensione che dovranno essere specificati nel decreto in arrivo.

Dopo l’emissione degli strumenti, e per tutta la loro durata, i soci non potranno più prelevare denaro dalla società, né a titolo di utile, riserva o acquisto di azioni proprie, né come finanziamento soci, salvo naturalmente rimborso anticipato degli strumenti, ammesso siano decorsi tre anni dalla emissione.

La destinazione delle somme raccolte è comune ai finanziamenti bancari: sostegno dei costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali in Italia.

Sulla carta non si profila una particolare istruttoria, dovendosi solo dimostrare dal punto di vista quantitativo il calo di fatturato sopra citato, senza esibire – come invece in banca – un piano economico finanziario per dimostrare la capacità di rimborso.

Il governo scoprirà tuttavia le carte di questo nuovo strumento con il decreto interministeriale Mef-Mise, che dovrà illustrare le caratteristiche, le condizioni e modalità di finanziamento e degli strumenti finanziari: resta ancora da attendere alle imprese italiane per questo supporto finanziario.

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