Controlli e liti

Carichi del 2000 non riscossi, inesigibili nel 2042

Le istruzioni interne dell’agenzia delle Entrate. Riscossione sulla sospensione dei versamenti a causa del Covid-19

di Luigi Lovecchio

Le comunicazioni di discarico per inesigibilità relative ai carichi affidati nel 2000 dovranno essere presentate entro al fine del 2042, e così via con il singolare meccanismo legislativo a scalare, per effetto del quale le comunicazioni più prossime sono quelle relative ai carichi affidati nel 2018, da presentarsi entro il 2023. In vigenza della sospensione della riscossione, è bloccata la notifica di qualsiasi atto, anche tramite pec, comprese le comunicazioni di avvenuto affidamento del carico recato in accertamenti esecutivi. Eventuali azioni esecutive avviate durante la moratoria devono essere revocate. Sono alcune delle precisazioni di maggiore interesse contenute nelle istruzioni interne agli uffici diramate dall’Ader.

Colpisce la tabella delle scadenze di presentazione delle domande di discarico per inesigibilità all’ente creditore. Si tratta sostanzialmente del rendiconto finale delle attività svolte, all’esito delle quali è stata riscontrata l’impossibilità di incassare talune delle somme affidate. In virtù della particolare disciplina di legge, le annualità più remote sono rendicontate a scadenza più lunga, e viceversa. Ne deriva che ad esempio le partite trasmesse nel 2000 dovranno essere verificate, a tale scopo, nel 2042. Sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza 51/2019, ha affermato che «resta fermo che una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio».

In vigenza della moratoria delle attività esecutive, sono bloccate tutte le notifiche, non solo delle cartelle di pagamento. Si pensi ad esempio alle intimazioni di pagamento, previste nell’articolo 50, Dpr 602/1973, e alle comunicazioni di avvenuta trasmissione del carico degli accertamenti esecutivi. Eventuali azioni cautelari o esecutive erroneamente avviate dovranno essere revocate. Con riferimento ai pignoramenti degli stipendi, qualora il terzo abbia comunque riversato le quote, occorrerà verificare se si tratta di trattenute già eseguite prima della sospensione. Qualora si abbiano dei dubbi, si invierà una comunicazione al terzo al fine di consentirgli di chiarire, entro tre giorni, se il versamento è dovuto oppure è sospeso. In quest’ultimo caso, l’Ader restituirà gli importi riscossi. La precisazione è utile anche per gestire le situazioni maturate nei primi 15 giorni di gennaio di quest’anno, in cui era cessata la prima sospensione e non era ancora iniziata quella disposta con il Dl 3/2021.

In caso di controlli effettuati dagli enti pubblici, ai sensi dell’articolo 48bis, Dpr 602/1973, in vigenza della moratoria, si comunicherà a questi lo sblocco mandato. Di conseguenza, viene meno l’inibitoria a rateizzare le somme oggetto di segnalazione, prevista nell’articolo 19, Dpr 602/1973.

Nei riguardi delle istanze di rateazione presentate in fase di sospensione, la scadenza della prima rata deve essere stabilita al primo mese successivo a quello di cessazione della stessa (oggi, febbraio 2021). Ciò evita, a evidenza, di far scadere rate durante la moratoria che dovrebbero poi essere recuperate al termine della stessa, in un’unica soluzione.

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