Finanza

Aiuti Pnrr autorizzabili se coprono la parte non agevolata del bene

Per Simest il divieto di «doppio finanziamento» si applica al totale del costo

di Roberto Lenzi

Il divieto di doppio finanziamento stabilito per i fondi Pnrr, secondo Simest, porta gli aiuti Pnrr su un nuovo canale, innovando rispetto al passato. Il divieto di “doppio finanziamento” si applica al totale del bene agevolato, non alla quota già agevolata. Solo se il bene viene agevolato in parte, la spesa può essere ulteriormente agevolata sulla differenza.

Se l'interpretazione fosse corretta, aprirebbe un solco rispetto agli aiuti “ante Pnrr” che prevedevano invece la possibilità di finanziare la stessa spesa coprendola fino al 100 per cento. Inoltre non si capirebbe, anche all'interno del Pnrr, quando mai una spesa potrebbe registrare un cumulo oltre il 100% della spesa, come ribadito dalla circolare 33 del 31 dicembre, se gli ulteriori aiuti potessero essere concessi solo sulla parte non già agevolata.

Simest, la nuova Faq

Simest modifica la faq, in particolare la risposta alla domanda «Le agevolazioni concesse dal Fondo 394/81 (risorse Pnrr) sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche?» relativa al doppio finanziamento sul singolo bene e lo fa sposando una tesi restrittiva.

La nuova risposta recita: «La Delibera Quadro e le Circolari operative Pnrr escludono la finanziabilità di spese/costi oggetto di altra agevolazione pubblica (anche agevolazioni pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato, come ad esempio le misure di credito di imposta che abbiano ad oggetto i medesimi costi/spese) e impongono il rispetto dell’obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento” (ossia il divieto di doppia copertura dei medesimi costi/spese), lasciando invece aperta la possibilità, per costi diversi o diverse quote parti del costo di uno stesso bene/progetto che non sono oggetto di sostegno da parte della misura Pnrr Simest, di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziarie pubbliche, conformemente a quanto evidenziato nella Circolare Rgs del Mef del 14 ottobre 2021, n. 21 e dal relativo allegato tecnico, e ulteriormente chiarito nella Circolare Rgs del Mef del 31 dicembre 2021, n. 33 - Circolare-del-31-dicembre-2021-n-33.pdf (mef.gov.it), e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato».

La posizione di Simest muove dunque dal presupposto che il termine “finanziato” corrisponde al totale di quanto rendicontato, non di quanto ottenuto come agevolazione. A questo punto, anche il passaggio successivo va nella stessa direzione: «A titolo esemplificativo, come riportato nella citata Circolare Mef, se la misura del Pnrr Simest finanzia il 40% del valore di un bene/progetto (ad esempio le spese ammissibili), la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. A mero titolo di esempio, se ho acquistato un bene/macchinario del valore di €/mln 1 potrò coprire i € 300k con il finanziamento Pnrr Simest e i restanti €/mln 700k (ossia la parte del costo non finanziata da Simest) con altre agevolazioni pubbliche, cumulando il sostegno da diverse fonti finanziarie nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Non potrò invece duplicare il sostegno finanziario da fonti di finanziamento pubblico sui € 300k finanziati con il finanziamento Pnrr Simest».

Le posizioni precedenti

Il comma 1059 della legge di Bilancio 2021 dispone che il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi «è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive…, non porti al superamento del costo sostenuto».

Per chi avesse dubbi sul significato, è intervenuta anche la Circolare dell'agenzia delle Entrate n. 9/2021: «In sostanza, come si evince anche dal tenore letterale della disposizione, l'agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto. Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative. Ciò posto, al fine di appurare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi relativi agli investimenti ammissibili al credito d'imposta non risultino coperti oltre il limite massimo, rappresentato dal 100 per cento del loro ammontare, in primo luogo, è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai fini del credito d'imposta, l'importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare, anche se di tali costi il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore. Quindi, occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti. Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto” ovverosia l'ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta».

La stessa circolare poi prosegue parlando anche del 100% della spesa: «Tanto precisato, se la somma dell'importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d'imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo. Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti.».

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